La notifica del verbale fatta al precedente indirizzo non è valida anche se la raccomandata viene ricevuta dai genitori o da qualche altro ex convivente.

11 ottobre 2018

Nell’arco di una vita si cambia spesso residenza. In tal caso, che succede alla posta spedita al vecchio indirizzo? Di solito il postino si limita a restituirla al mittente con la dicitura “trasferito”. Così vale soprattutto per le raccomandate. Il codice civile stabilisce che le comunicazioni si considerano conosciute nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario; per cui, se questi ha cambiato casa, tutte le diffide, le contestazioni, le multe o le cartelle di pagamento inviate al vecchio indirizzo non hanno alcun valore legale. Il punto però è che spesso le notifiche avvengono proprio durante il periodo in cui si cambia residenza. Può, ad esempio, succedere che venga rimosso il nome dalla cassetta delle lettere prima di formalizzare la comunicazione all’anagrafe o, al contrario, che anche dopo aver indicato al Comune il nuovo indirizzo, al vecchio resti la targhetta con il proprio nome e cognome. Che succede in questi casi? Volendo immaginare l’ipotesi di un verbale per una contravvenzione stradale (ma la questione si può porre per qualsiasi altro tipo di raccomandata), se viene depositato l’avviso di giacenza al vecchio indirizzo, la multa è valida? A dare una risposta è stata indirettamente una sentenza della Cassazione di qualche giorno fa [1]. Cerchiamo di capire cosa è stato detto e quali sono gli adempimenti che l’automobilista deve compiere per essere in regola e poter eventualmente contestare le notifiche errate.

Indice

  • 1 Entro quanto tempo la multa va notificata?
  • 2 Cambio di residenza: come fare per comunicarlo al Pra?
  • 3 Le sentenze sul cambio di residenza e sulla notifica al vecchio indirizzo

Entro quanto tempo la multa va notificata?

Come noto c’è un termine entro cui le multe devono essere spedite al destinatario: questo termine è di 90 giorni dal momento del rilevamento dell’infrazione [2]. Significa che se il 1° febbraio hai commesso una sosta vietata o sei passato per una Ztl e la polizia ha redatto il verbale cinque giorni dopo, il termine decorre ugualmente dal 1° febbraio. Il termine si considera rispettato nel momento in cui l’autorità accentratrice spedisce la raccomandata: fa fede quindi la data di consegna della busta all’ufficio postale e non quella in cui l’automobilista l’ha ricevuta. Del resto, non potrebbero ricadere sulla polizia i consueti ritardi dei postini. 

Cambio di residenza: come fare per comunicarlo al Pra?

Quando si cambia la residenza, l’interessato si reca in Comune a fare la dichiarazione. Gli vengono forniti due moduli da compilare: uno ai fini anagrafici e l’altro ai fini dell’aggiornamento dei dati della patente, che finisce alla Motorizzazione e al Pra. In questo modo tutte le comunicazioni relative all’uso dell’automobile, come ad esempio le multe o il mancato pagamento del bollo, possono essere spedite al nuovo indirizzo. L’operazione è molto semplice: si risolve in pochi minuti e, in più, il cittadino non ha l’obbligo di svolgere due diverse trafile. L’utente adempie al proprio dovere di aggiornamento comunicando la variazione d’indirizzo all’anagrafe comunale o, se si tratta della sede di una società, alla camera di commercio; non occorre quindi provvedere a specifico adempimento presso il pubblico registro automobilistico (Pra).

La comunicazione del cambio di residenza effettuata anche ai fini dell’aggiornamento della patente esaurisce tutti gli obblighi di comunicazione dell’automobilista. Con la conseguenza che tutte le notifiche effettuate, da questo momento in poi, al vecchio indirizzo si considerano nulle. Risultato: se il postino lascia l’avviso di giacenza al vecchio indirizzo la multa è nulla. È molto probabile che, in ipotesi di tale tipo, il trasgressore non venga mai a sapere della notifica, a meno che alla precedente residenza continuino ad abitare alcuni parenti, ad esempio i genitori, situazione però che non sana il vizio di notifica neanche se questi ultimi firmino per conto del destinatario. Ad esempio, immaginando una persona che si sposa e cambia residenza, le notifiche effettuate alla casa del padre e della madre non hanno valore neanche se i genitori ricevono le raccomandate indirizzate al figlio. Tanto più ciò vale per l’avviso di giacenza della raccomandata che non ha alcun valore. Lo stesso discorso si può fare in un altro tipico caso di cambio di residenza: quello del marito e della moglie che si separano e che vede l’uomo cambiare casa per lasciare la vecchia abitazione alla donna con cui vanno a vivere i figli. Se quest’ultima dovesse ritirare una raccomandata per conto dell’ex, la notifica sarebbe comunque illegittima.

Le sentenze sul cambio di residenza e sulla notifica al vecchio indirizzo

Anche la Cassazione è dello stesso avviso. Secondo la giurisprudenza, l’automobilista che trasferisce il proprio indirizzo di residenza non ha alcun onere di comunicazione al Pra o alla motorizzazione. Il regolamento di esecuzione del Codice della Strada [3] prevede infatti che la comunicazione del cambio di residenza, fatta dal proprietario all’anagrafe comunale, abbia valore anche per il Pra che provvede ad annotarla d’ufficio sui propri registri. I Comuni trasmettono infatti alla Direzione generale della Motorizzazione, per via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi ai trasferimenti di residenza comunicati dagli interessati agli uffici anagrafe comunali. La Direzione generale della Motorizzazione, comunica a sua volta quei dati agli uffici provinciali del Pra. Se l’Amministrazione non provvede a tali adempimenti e non esegue l’aggiornamento del Pra, non spetta al privato farlo e ogni notifica fatta al precedente indirizzo è nulla.

Ne consegue che l’avviso di giacenza lasciato alla vecchia residenza, nonostante questi abbia comunicato all’Ufficio Anagrafe il cambio di residenza, è illegittimo.

Anche le Sezioni Unite della Cassazione si sono, in passato, orientate in tal senso [4]. La Corte ha infatti ritenuto illegittima perché fuori termine la notifica della multa effettuata dopo oltre 90 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore comunicata al Comune.

note

[1] Cass. sent. n. 24720/18 dell’8.10.2018. 

[2] Cass. sent. n. 6971/2011.

[3] Art. 247 DPR n. 495/1995.

[4] Cass. Sez. Unite sent. n. 24851/2010.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 10/10/2018, url https://www.laleggepertutti.it/244720_avviso-di-giacenza-al-vecchio-indirizzo-la-multa-e-valida