Nuovi profili di invalidità e nullità delle multe notificate a mezzo Pec e l’ingiusto svantaggio per chi non la riceve con raccomandata.

Come le cartelle esattoriali, anche le multe stradali possono essere ora notificate con la Pec ossia con la posta elettronica certificata. Ciò vale solo per gli automobilisti che ne hanno una: ma se, per alcuni di questi, la Pec è obbligatoria (professionisti, imprenditori, società), per tutti gli altri è ancora facoltativa. Quindi, in caso di contestazione immediata, i poliziotti dovranno chiedere al trasgressore, la propria Pec; altrimenti dovranno fare le verifiche nei registri ufficiali alla ricerca del relativo indirizzo. Nel caso in cui non dovesse saltare fuori alcuna posta elettronica certificata, la notifica della multa seguirà il metodo tradizionale, ossia tramite raccomandata a.r. o messo comunale. Questo sistema, però, rischia di creare forti sperequazioni, andando a creare automobilisti di serie A ed automobilisti di serie B, più svantaggiati rispetto ai primi soprattutto per quanto attiene ai termini per impugnare la multa davanti al giudice. Perché? Lo spiegheremo in questo articolo. In particolare vedremo per quale ragione, in caso di notifica della multa via Pec, diminuiscono i giorni per fare ricorso.

Come avviene la notifica della multa con Pec

Cominciamo dalla procedura di notifica della multa via Pec per come disciplinata dal decreto del Ministero dell’Interno di fine 2017 [1]. La multa va spedita via Pec solo quando il trasgressore (e, se diverso, il proprietario del veicolo) ne è munito.

Le ipotesi che possono verificarsi sono due, a seconda che si sia provveduto o meno alla contestazione immediata dell’infrazione:

  • se la polizia ferma il conducente per elevargli la sanzione, gli chiede un valido indirizzo posta elettronica certificata o il domicilio digitale a cui inviare il verbale. A quest’ultimo riguardo, ricordiamo che ogni cittadino può dotarsi di uno Spid ossia di un domicilio digitale con cui dialogare con la Pubblica Amministrazione e ricevere, sempre allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, qualsiasi tipo di comunicazione. Avere lo Spid è ancora facoltativo, mentre sono obbligati ad avere una Pec tutti i professionisti iscritti agli ordini, le ditte individuali e le società (siano esse di capitali o di persone);
  • se la polizia non ferma il conducente, sarà obbligata, successivamente, a fare una ricerca «nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso» per trovarlo. Sembrerebbe da ciò dedursi che la ricerca di un valido indirizzo di posta certificata costituisca un obbligo per la polizia stradale. Con la conseguenza che potrebbe essere dichiarata nulla una notifica inviata con posta a una persona che invece è munita di Pec.

Abolita la consegna immediata della multa

La prima cosa che il decreto ministeriale sembra cancellare per sempre è la possibilità della consegna del verbale direttamente nelle mani del trasgressore, quando questi sia stato fermato nell’immediatezza dalla “paletta rossa” della polizia. Un metodo tanto semplice, quanto immediato ed economico che, un tempo, era la regola. Infatti, a leggere il Dm si capisce che la notifica meditante Pec avviene innanzitutto nei confronti di «colui che ha commesso la violazione se è stato fermato e identificato al momento dell’accertamento dell’illecito» ed abbia fornito un valido indirizzo Pec o abbia un domicilio digitale.

Questo però implica un’altra importante conseguenza: se, con la consegna materiale della multa al momento dell’infrazione, l’automobilista poteva subito calcolare – partendo da una data certa – i 5 giorni per pagare con lo sconto del 30%, i 30 giorni per fare ricorso al Giudice di Pace e, infine, i 60 giorni per far ricorso al Prefetto, oggi non è più così. Il termine inizierà a decorrere da una data successiva che, al momento della contestazione, non è ancora nota in quanto sarà necessario attendere la successiva notifica della multa.

Da quando decorrono i termini per fare ricorso?

Il decreto ministeriale stabilisce che la multa via Pec si considera:

  • «spedita» dalla polizia nel momento in cui viene generata la «ricevuta di accettazione», ossia una Pec che il gestore del servizio email invia al mittente con cui gli conferma di aver preso l’incarico della spedizione. Per fare un confronto con la posta tradizionale, si tratta del momento in cui il mittente porta la raccomandata all’ufficio postale e questo l’accetta mettendovi il timbro per la spedizione;
  • «notificata» nel momento in cui viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna» ossia l’ulteriore Pec (anche questa spedita al mittente) con cui si certifica che l’email con la multa è “entrata” effettivamente nella casella Pec del destinatario, pronta per essere scaricata e letta. Per fare, anche in questo caso, un confronto con la posta tradizione, si tratta del momento in cui il postino consegna la raccomandata all’automobilista.

Attenzione a questo passaggio: la multa si intende notificata all’automobilista non quando viene da lui scaricata e letta ma, in un momento anteriore, ossia quando viene ricevuta nella sua casella Pec, a prescindere dal fatto che questi l’abbia aperta o meno.

Tanto per fare un esempio, se una persona non scarica la posta per una settimana, la multa si considera ugualmente notificata e i termini per fare ricorso sono già partiti.

Notifica multa via pec: perché diminuiscono i giorni per fare ricorso?

La situazione è dunque questa: se una persona non apre il computer perché è in vacanza o fuori per lavoro, o dimentica di scaricare la posta certificata o, facendolo, per errore cestina il messaggio e poi non è più in grado di ritrovarlo, o ancora per un black-out rimane un giorno senza corrente elettrica o senza il modem o senza la linea internet, la notifica della multa si considera ugualmente già perfezionata; pertanto i termini per il ricorso (30 o 60 giorni o per pagare con lo sconto del 30% (5 giorni dalla notifica del verbale) sono già iniziati a decorrere.

Ciò non deve meravigliare più di tanto: una cosa è dire che tutti devono scaricare giornalmente – e anche più volte al giorno – la casella di posta elettronica, per cui le conseguenze dell’eventuale inerzia ricadono sul titolare; un’altra cosa è farlo davvero. E le notifiche delle cartelle esattoriali con Pec ci hanno già dato uno spaccato di quale sia la realtà: se un tempo era automatico controllare la presenza di posta cartacea nella cassetta delle lettere, entrando ed uscendo giornalmente di casa, ciò non succede invece col computer, per il quale sono necessari passaggi più complessi: l’apertura, la connessione, l’apertura del client di posta elettronica o del browser. Insomma, tra gente che dimentica le password o che non ama guardare il computer o che non ha tempo per leggere le email, la notifica via Pec – c’è da scommetterlo – toglierà qualche giorno di tempo agli automobilisti per fare ricorso. Ma anche questo è il progresso.

La validità dell’allegato

Si aprirà poi un altro probabile settore di contestazioni: quello sulla validità della notifica. Lo abbiamo già visto con le cartelle esattoriali: quasi tutta la giurisprudenza è d’accordo nel dire che l’allegato in pdf, in quanto semplice riproduzione elettronica, non fa fede come l’originale cartaceo. Quindi è necessario un allegato firmato digitalmente, il che richiede il formato p7m che può essere però aperto solo da un software ad hoc.

note

[1] Dm Interni del 18.12.2017.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/193552_notifica-multa-via-pec-diminuiscono-i-giorni-per-fare-ricorso