Come formalizzare l’anticipo di una quota dell’eredità mediante donazione di una casa o di una somma di denaro?

05 settembre 2018

Hai bisogno di liquidità per comprare una casa, liquidità che le banche non ti prestano perché non hai uno stipendio fisso. Risultata vana ogni richiesta di mutuo o finanziamento non ti resta che rivolgerti ai tuoi familiari. Ma anche questi non navigano nell’oro. Solo tua nonna, al momento in età avanzata, ha un conto corrente piuttosto ricco e una solida posizione economica. Ti ha già promesso che, alla sua morte, ti lascerà i soldi per acquistare un immobile. Senonché tu ne hai bisogno ora e, augurandole una vita lunga, è possibile che per il giorno in cui lei non ci sarà più, avrai già trovato una soluzione. Così ti poni un dubbio di carattere legale: posso chiedere un anticipo sull’eredità? Vorresti insomma che tua nonna facesse sin d’ora testamento a tuo favore chiarendo che i soldi a te lasciati (o una parte di questi) te li ha già dati in vita. In tal modo nessuno degli altri eredi potrà avere qualcosa da ridire e non ti sarà contestato il fatto che tu hai avuto più degli altri. Il tuo obiettivo infatti non è ottenere più di quanto ti spetta, ma averlo prima. Si può fare? Ecco cosa prevede a riguardo la legge.

Indice

  • 1 Il divieto di patti successori
  • 2 La donazione è un anticipo dell’eredità
  • 3 Come avere un anticipo dell’eredità

Il divieto di patti successori

L’ordinamento giuridico italiano non lascia la possibilità a un soggetto di decidere della propria successione prima della morte. Vige infatti il cosiddetto “divieto di patti successori” previsto dal codice civile [1] secondo il quale è nullo ogni accordo con cui una persona dispone della propria eredità prima della morte. Chiaramente la norma non può vietare di fare testamento ma impedisce che un soggetto si vincoli con i futuri eredi. Il testamento – al pari delle donazioni – è un atto spontaneo che non può essere subordinato a condizioni o costrizioni, neanche se queste dipendono dalla stessa volontà dell’interessato di vincolarsi con il beneficiario. A conferma di ciò, il testamento può essere sempre modificato o revocato, cosa che non sarebbe altrimenti possibile se ci fosse un impegno a mantenerlo “stabile”. Per tale motivo non è possibile chiedere e stipulare, con una scrittura privata o nello stesso testamento, un anticipo sull’eredità anche se tale anticipo viene fatto a favore di un proprio figlio, del coniuge, di un nipote o di un altro parente stretto.

Ciò però non significa che, nel caso in cui si voglia fare un’elargizione a un familiare o a un amico non si possa farla. In tal caso, infatti, si parlerà propriamente di “donazione” e non di anticipo dell’eredità. Ma gli effetti sono quasi gli stessi. Lo spiegheremo qui di seguito.

La donazione è un anticipo dell’eredità

Ciascuno di noi, in vita, è libero di fare tutte le donazioni che vuole. Può anche dilapidare il proprio patrimonio. Tali atti restano validi se compiuti nel rispetto delle forme di legge (atto notarile con due testimoni). Tuttavia, se al decesso del donante, i suoi eredi “legittimari” (ossia coniuge, figli o, in assenza di questi, genitori) non hanno ottenuto un “minimo” di patrimonio del defunto le donazioni possono essere contestate e revocate. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Anche se può sembrare strano a chi non è pratico di legge, il testamento non è un atto completamente libero: chi decide di scrivere le proprie ultime volontà deve lasciare sempre una parte dei propri averi ai familiari più stretti (abbiamo detto essere il coniuge, i figli o, in loro mancanza, i genitori). È la cosiddetta quota di legittima. Tutta la residua parte può essere attribuita invece a chi si vuole; è la cosiddetta quota disponibile. Il codice civile fissa le percentuali minime del patrimonio che spettano ai legittimari.

Ebbene, la donazione fatta in vita dal testatore funziona un po’ come una sorta di anticipo dell’eredità o meglio della quota di legittima. Significa che, alla morte del donante, nel calcolo della legittima che spetta al donatario va inserita la donazione da questi già ricevuta (una casa, del denaro, ecc.). Con la conseguenza che, se a lui è stato dato di più degli altri legittimari, questi possono contestare la donazione; dovranno agire in tribunale con la cosiddetta «azione di riduzione della legittima».

Come avere un anticipo dell’eredità

Dunque, fermo restando che parlare di «anticipo dell’eredità» non è corretto, si può ottenere lo stesso risultato tramite una donazione. Si tratta di un contratto con il quale il donante, per spirito di generosità, arricchisce il donatario cedendogli un proprio bene o assumendo verso di lui un obbligo.

Oggetto della donazione può essere qualsiasi bene che si trovi già nel patrimonio del donante (non è ammesso regalare beni altrui o che si acquisteranno in futuro).

Affinché la donazione sia valida è necessario recarsi dal notaio il quale, insieme a due testimoni, formalizzerà l’atto con un rogito. Se la donazione ha ad oggetto un immobile, il rogito va trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Se la donazione è di modico valore – valore rapportato ai redditi del donante – non c’è invece bisogno del notaio e tutto può essere formalizzato con una scrittura privata o anche semplicemente a voce. La donazione di poche migliaia di euro non richiede quindi l’atto notarile.

La donazione può anche essere indiretta. È il caso del genitore che, invece di regalare al figlio una propria casa, gli dà i soldi per comprarla bonificandoli sul suo conto corrente o direttamente in capo al venditore. Anche la donazione indiretta è una sorta di anticipo dell’eredità: di essa infatti si deve tenere conto per verificare il rispetto della quota di legittima. La donazione indiretta non richiede il notaio a condizione che venga effettuata con bonifico e che, nell’atto di acquisto, sia specificata la provenienza del denaro con cui è stato pagato il prezzo.

Una volta eseguita la donazione come anticipo dell’eredità bisogna comunque tenere a mente che, a seguito della morte del donante, se i beni dati in donazione risultano lesivi della quota di legittima destinata per legge ai legittimari, essa può essere impugnata e ridotta con una azione giudiziaria.

La riduzione delle donazioni segue un criterio cronologico: per cui si comincia ad aggredire l’ultima in ordine di tempo e si risale, via via, a quelle anteriori.

note

[1] Art. 458 cod. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 05/09/2018, url https://www.laleggepertutti.it/235739_posso-chiedere-un-anticipo-sulleredita