Dal 1° aprile cessano le limitazioni oggettive relative alla tipologia dei beni introdotti nei depositi Iva e soggettive in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti nel deposito. Per iniziare, con riferimento all’estrazione dei beni dai depositi Iva, non sarà più necessaria l’iscrizione alla Cciaa da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività. In particolare, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza l’applicazione dell’imposta introducendo gli stessi in depositi, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario e dalla tipologia di beni oggetto dell’operazione, per effetto dell’abrogazione del quarto comma dell’articolo 50 bis lettera d) del Dl 331/1993.
Inoltre, si potrà continuare a estrarre da un deposito Iva con autofattura (e quindi senza versare l’imposta) i beni che, provenendo da Paesi terzi, sono stati immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso. Questa possibilità, già prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 50-bis del Dl 331/93, è stata resa operativa dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo del decreto ministeriale che regola la prestazione della relativa garanzia per l’estrazione di questi beni dal deposito Iva.
Termina così l’attesa e le preoccupazioni che gli operatori della logistica e i loro clienti avevano, con gran forza, rappresentato a tutte le autorità. La mancanza del Dm avrebbe creato reali problemi finanziari agli operatori e avrebbe determinato ingenti perdite: molti flussi di merci rischiavano di essere dirottati su altri Paesi. Bisogna comunque segnalare che il regolamento delega poi, a due ulteriori provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate, l’attuazione piena dell’intera disciplina. Questi provvedimenti devono, però, fissare semplici regole di dettaglio che non bloccano in alcun modo l’operatività del deposito. Esso dal 1° aprile potrà in ogni caso continuare ad operare estraendo con autofattura, ovviamente secondo le previsioni del regolamento ministeriale appena pubblicato.

I contenuti del regolamento prevedono le regole da seguire per prestare l’eventuale garanzia necessaria a estrarre i beni immessi in libera pratica da Paesi terzi e introdotti in un deposito Iva senza applicazione dell’imposta. Infatti, per questi beni, l’articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del Dl 331/93 ammette l’estrazione con autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 solo previa prestazione di idonea garanzia. Ma non tutti gli operatori devono prestare una specifica garanzia. Il regolamento individua tre distinte categorie.
Coloro che non devono prestare la garanzie perché considerati virtuosi, vale a dire, ad esempio, regolari nella presentazione delle dichiarazioni Iva, nei relativi versamenti; non soggetti a procedimenti penali tributari ovvero non oggetto di avvisi di accertamento riferiti ad emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Coloro che sono esonerati per legge dalla prestazione della garanzia. In questo caso due sono le ipotesi contemplate nel provvedimento: gli operatori affidabili, perché Aeo (operatore economico autorizzato) ovvero perché di sicura solvibilità ai sensi dell’articolo 90 del Tuld; ovvero quegli operatori che avendo introdotto gli stessi beni hanno già prestato una garanzia. Coloro che, non trovandosi in una delle condizioni soggettive di cui ai due alinea precedenti sono obbligati a presentare la garanzia. Il regolamento, come d’altronde anche la norma primaria, prevede dei compiti specifici in capo al depositario che quale garante del rispetto delle regole che informano il deposito Iva deve farsi parte diligente per acquisire, a seconda delle diverse posizioni in cui si trova il depositante, i documenti da trasmettere all’agenzia delle Entrate che, a sua volta, ha il compito di esperire i relativi controlli.
La definizione di deposito Iva
Il deposito Iva è un luogo fisico, all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di agevolazioni dal punto di vista Iva. L’articolo 50-bis del Dl 331/93 disciplina le modalità di utilizzo e i requisiti necessari per poterlo mettere in atto. Il deposito Iva ha come obiettivo differire il pagamento dell’Iva in quanto l’assolvimento dell’imposta si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre). Nel deposito possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. I beni extracomunitari potranno essere ammessi al regime solo dopo essere stati immessi in libera pratica e dopo che siano stati pagati i dazi doganali.

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Fonte: http://www.ilsole24ore.com