Tutto sul pignoramento della pensione: dall’inizio della procedura esecutiva alla sua conclusione.

21 Novembre 2019

Il pignoramento presso terzi Inps comporta il blocco della pensione del debitore. Come si svolge tale tipo di esecuzione forzata? Entro quali limiti è pignorabile la pensione? Cosa succede se muore il creditore o il debitore? Nei tempi di crisi che stiamo vivendo, spesso, accade di trovarsi in difficoltà economiche e perciò di rimanere invischiati in debiti, più o meno consistenti, che non si riescono a saldare. Se il debitore è un pensionato, il creditore al fine di recuperare quanto a lui dovuto, può ricorrere ad un pignoramento presso terzi.

Più precisamente, si tratta di un particolare tipo di esecuzione forzata il quale comporta il blocco di crediti del debitore che non sono in suo diretto possesso ma si trovano nella disponibilità di un’altra persona, evidentemente sua debitrice. Possono formare oggetto di pignoramento presso terzi anche altre cose mobili di valore economico, sempre di proprietà del debitore, detenute da un terzo. Nel caso in cui i crediti del debitore sono rappresentati dalle somme dovute a titolo di pensione, il terzo che le detiene è l’Inps.

Pertanto, il creditore che intende pignorare la pensione deve agire nei confronti dell’Ente di previdenza oltre che in quelli del debitore. Ma dove notificare il pignoramento presso terzi Inps? La domanda sorge spontanea perché non sempre si ha chiaro dove effettuare la notifica se presso la Direzione generale dell’Istituto ovvero presso le strutture territoriali dello stesso. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza, partendo da alcuni cenni generali sull’istituto del pignoramento presso terzi necessari per comprendere meglio l’argomento.

Indice

  • 1 Chi sono i protagonisti del pignoramento presso terzi
  • 2 Quali sono i casi più comuni di pignoramento presso terzi
  • 3 Come si svolge il pignoramento presso terzi Inps
  • 4 Cosa deve contenere l’atto di pignoramento presso terzi Inps
  • 5 Dove va notificato l’atto di pignoramento presso terzi Inps
  • 6 A quanto può ammontare il pignoramento della pensione
  • 7 Quali altre prestazioni previdenziali si possono pignorare
  • 8 Quali sono i crediti impignorabili
  • 9 Come sapere se il debitore ha dei crediti presso terzi
  • 10 Come si conclude il pignoramento presso terzi Inps
  • 11 Cosa succede se muore il creditore
  • 12 Cosa succede se muore il debitore

Chi sono i protagonisti del pignoramento presso terzi

Nel pignoramento presso terzi, i protagonisti sono sostanzialmente tre:

  • il debitore, cioè colui che è tenuto a dare una determinata somma di denaro o un altro bene materiale al creditore;
  • il creditore, ovvero chi ha diritto a ricevere la somma di denaro o un altro bene materiale dal debitore;
  • il terzo, il quale interviene nel caso in cui debitore non dovesse adempiere agli obblighi che ha assunto nei confronti del creditore. Il terzo viene, quindi, chiamato a partecipare alla procedura esecutiva perché nella sua disponibilità si trovano crediti di denaro che il debitore vanta nei suoi confronti ovvero perché possiede beni mobili di proprietà del debitore, con i quali deve soddisfare le pretese del creditore.

Quali sono i casi più comuni di pignoramento presso terzi 

Le ipotesi più classiche di pignoramento presso terzi sono:

  • il pignoramento dello stipendio, se il debitore è un lavoratore dipendente. In tal caso il terzo è rappresentato dal suo datore di lavoro;
  • il pignoramento della pensione, se il debitore è un pensionato. Perciò il terzo è rappresentato dall’Ente di previdenza;
  • il pignoramento del denaro presente sul conto corrente bancario o postale di cui il debitore è titolare. Il terzo è in questo caso rappresentato dalla banca o dall’ufficio postale presso il quale il debitore detiene il conto corrente bancario o postale.

Come si svolge il pignoramento presso terzi Inps

I presupposti della procedura di pignoramento presso terzi Inps sono quelli propri di ogni tipo di esecuzione forzata disciplinata dal nostro codice di procedura civile [1].

Il creditore deve innanzitutto notificare al debitore un titolo esecutivo, un atto cioè, in cui è attestato in modo certo il suo diritto ad ottenere il pagamento delle somme dovute. Il titolo esecutivo quindi, gli consente di agire esecutivamente per recuperare il suo credito. A titolo di esempio sono atti esecutivi, le sentenze, le cambiali, gli atti ricevuti da notai, i decreti ingiuntivi, ecc.

Se dopo la notifica del titolo esecutivo, il debitore continua a non pagare, il creditore gli notifica un atto di precetto, che è un ultimo avviso con cui viene intimato il pagamento entro dieci giorni. Successivamente, il creditore ha novanta giorni di tempo per richiedere il pignoramento dei beni del debitore, che nel caso specifico, sono rappresentati dalle somme che spettano al debitore a titolo di pensione, detenute dall’Inps.

Se ciò non avviene, il precetto perde efficacia e pertanto, il creditore dovrà notificare un nuovo precetto prima di richiedere il pignoramento.

Il pignoramento della pensione si esegue mediante un atto notificato all’Ente di previdenza e al debitore.

Cosa deve contenere l’atto di pignoramento presso terzi Inps

L’atto di pignoramento presso terzi Inps deve contenere:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente. Il creditore dovrà indicare un’udienza, in una data tra quelle rese disponibili dal giudice dell’esecuzione in ogni tribunale;
  • l’invito al terzo a rendere al creditore procedente la dichiarazione prevista dalla legge [2], nel termine di 10 giorni dalla notifica. In merito è opportuno precisare che detta dichiarazione consiste in una comunicazione da farsi attraverso raccomandata a/r o a mezzo pec, con la quale il terzo deve specificare da quando decorre la trattenuta mensile, l’ammontare della pensione, l’esistenza di altri debiti nei confronti del pensionato nonché di altri pignoramenti o trattenute che gravano sul debitore;
  • l’avvertimento che in caso di omissione, la stessa dichiarazione dovrà essere resa comparendo a un’apposita udienza. Ove poi il terzo non compaia, o sebbene sia comparso non abbia reso la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore. Pertanto, se il terzo non si presenta all’udienza o, volendo agevolare il debitore a cui deve una somma di denaro, non effettua la dichiarazione, il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione dei crediti, che si assumono esistenti in quanto “non contestati”.

Nell’atto, va precisato che essendo trascorsi inutilmente i termini per il pagamento spontaneo del debito da parte del pensionato e posto che l’Inps risulta a sua volta debitore di quest’ultimo, il creditore intende procedere nei confronti dell’Istituto fino alla concorrenza delle somme spettanti.

Dove va notificato l’atto di pignoramento presso terzi Inps

L’atto di pignoramento della pensione va notificato sia al debitore sia all’Inps. Infatti, il debitore ha diritto di sapere che il creditore sta agendo per il recupero delle somme a lui dovute, pignorando la sua prestazione previdenziale. Pertanto, l’ufficiale giudiziario provvederà a consegnargli l’atto di pignoramento nel luogo in cui risiede o in quello in cui ha il domicilio, la sede o la dimora.

Dal canto suo, anche l’Inps deve essere coinvolto nella procedura esecutiva in modo da accantonare le somme dovute fino a quando il giudice dell’esecuzione non gli ordinerà di accreditarle in favore del creditore.

La notifica dell’atto di pignoramento presso terzi Inps va effettuata a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell’ente di previdenza nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati [3].

Va evidenziato che per strutture territoriali debbono intendersi le Direzioni provinciali e sub provinciali e tutte le agenzie dell’Istituto, a prescindere dalla circostanza che l’agenzia si trovi in una località sede di Tribunale o di sezione di Tribunale [4].

A quanto può ammontare il pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione non può corrispondere all’intero importo della stessa. Infatti, deve essere limitato ad una determinata somma così da consentire al debitore di condurre una vita dignitosa.

Pertanto, se il creditore è un soggetto privato (ad es. una banca, una finanziaria, una società che fornisce servizi di utenza per la casa, ecc.), le somme riconosciute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Proprio per questo, si parla di minimo vitale impignorabile.

Bisogna, quindi, prendere come riferimento l’ammontare dell’assegno sociale erogato dall’Inps, che per l’anno 2019 è pari a 458 euro e sommare la metà dello stesso importo (229 euro). Di conseguenza, il minimo di sopravvivenza impignorabile ammonta a 687 euro.

La parte che eccede tale somma è pertanto, pignorabile in base alla natura del credito e al tipo di credito. Della quota-parte di pensione eccedente il “minimo vitale”, però, non è possibile pignorare più di 1/5.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Il debitore percepisce una pensione di 1.000 euro al mese. Se detraiamo il minimo vitale (687 euro), rimangono 313 euro. Di questa quota-parte, però, è possibile pignorare solo un quinto, cioè il 20%. Si ottiene così la somma di 62,60 euro, che è quella che verrà effettivamente trattenuta mensilmente dalla pensione del debitore.

Il discorso cambia se il creditore è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale può pignorare:

  • 1/5 della pensione, se il trattamento previdenziale supera i 5.000 euro mensili;
  • 1/7 della pensione, se il trattamento previdenziale è compreso tra i 2.500 ed i 5.000 euro mensili;
  • 1/10 della pensione, se il trattamento previdenziale è fino a 2.500 euro mensili.

Quali altre prestazioni previdenziali si possono pignorare

E’ possibile che l’Inps sia debitore del pensionato, di altre somme oltre alla pensione. In questo caso il creditore può notificare un pignoramento generico a seguito del quale l’Ente di previdenza dovrà accantonare anche le somme relative ad altre prestazioni previdenziali eventualmente dovute come ad esempio il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio.

Il limite del pignoramento da rispettare è sempre di un quinto, ma non bisogna tenere conto della regola del minimo vitale.

Quali sono i crediti impignorabili

Non tutti i crediti del debitore sono pignorabili. Infatti, non è possibile sottoporre ad esecuzione forzata:

  • crediti alimentari, tranne che per le cause di alimenti;
  • crediti aventi come oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a favore di persone comprese nell’elenco dei poveri o dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Come sapere se il debitore ha dei crediti presso terzi

A volte, può capitare di non sapere se il debitore sia titolare o meno di crediti da pignorare. In questi casi il creditore può rivolgersi al presidente del tribunale affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni del debitore, nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni (o alle quali le stesse possono accedere), nell’anagrafe tributaria, nell’archivio dei conti correnti bancari e degli altri rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico ed nelle banche dati degli Enti previdenziali. E’ possibile così verificare i redditi di cui dispongono tutti i cittadini italiani nonché la fonte dalla quale derivano, cioè se si tratta di stipendi, pensioni, libretti postali, ecc.

Nel caso specifico del pignoramento presso terzi Inps, nel momento in cui dalla ricerca telematica dovesse risultare che il debitore è un pensionato, è possibile poi, procedere alla notifica del relativo atto di pignoramento nei suoi confronti e in quelli dell’Ente di previdenza.

Come si conclude il pignoramento presso terzi Inps

All’udienza fissata, se l’Inps ha fatto pervenire una dichiarazione positiva, nella quale ha indicato le somme di cui è debitore a titolo di pensione, il giudice dell’esecuzione emette un provvedimento con cui gli ordina:

  • di versare al creditore tutte le somme fino a quel momento accantonate;
  • di continuare a trattenere sulle successive mensilità della pensione, le quote pignorabili per legge fino alla completa estinzione del debito.

Il creditore, quindi, provvede a notificare l’ordinanza all’Inps affinché possa dare esecuzione a quanto ordinato dal giudice. Se, invece, la dichiarazione è negativa, il giudice dichiara l’estinzione della procedura esecutiva.

Cosa succede se muore il creditore

Nell’ipotesi di decesso del creditore, le somme già assegnate al medesimo, in qualità di pignorante, devono essere trasferite senza ulteriore atto di assegnazione da parte del giudice, agli eredi dello stesso, previo accertamento dell’effettiva legittimazione degli istanti e della loro qualità di eredi del defunto.

Il debitore e la prestazione previdenziale su cui effettuare la trattenuta restano pertanto inalterati e il credito pignorato va in successione in favore degli eredi senza operare alcun rimborso a favore del debitore, salvo diversa indicazione del giudice dell’esecuzione.

Cosa succede se muore il debitore

Nel caso di morte del debitore ed in presenza di trattenute a suo carico, si deve comunque provvedere a dare esecuzione al provvedimento di assegnazione notificato all’Istituto mediante il pagamento in favore del creditore di quanto trattenuto dalla decorrenza sino al decesso.

note

[1] Artt. 474-632 cod. proc. civ.

[2] Art. 547 cod. proc. civ.

[3] Art. 44 co. 3 D.L. n. 269/03.

[4] Direzione Centrale Inps, circolare n. 84 del 20.05.2004.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 18/11/2019, autore: Sabrina Mirabelli, url https://www.laleggepertutti.it/336053_dove-notificare-pignoramento-presso-terzi-inps?fbclid=IwAR07vSe4e1Y6MjvfxCVt_BcG3NYEvlFx4j6tgZeCzIXi5sfMs5U_Z_NS-KU

Autore immagine: giuricivile.it