La banca è responsabile della concessione abusiva del credito a una impresa che si trovi in stato di crisi ed è tenuta al risarcimento del danno causato al patrimonio dei creditori. Ma quando scatta realmente la concessione abusiva del credito? Scopriamolo insieme

La concessione del credito è abusiva quando una banca concede, rinnova o proroga un finanziamento a una impresa che si trova in uno stato di grave crisi economica, pur essendo a conoscenza di questa situazione, con la conseguenza di ritardare l’emersione dello stato di insolvenza e l’apertura della procedura fallimentare a carico dell’azienda.

La concessione abusiva di un finanziamento non fa altro che mantenere in vita un’impresa oramai dissestata da un punto di vista patrimoniale, suscitando nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente ancora valida, così da indurre i creditori a continuare a contrattare con l’azienda e concludere affari con la stessa.

La concessione abusiva del credito è dunque fonte di una responsabilità (di natura extracontrattuale) per la banca [1] perché, attraverso l’erogazione illegittima del finanziamento, viene compromessa ingiustamente la garanzia patrimoniale dei creditori dell’impresa che avrebbe invece dovuto cessare immediatamente l’attività, poiché si trovava già in uno stato di insolvenza [2].

Indice

  • 1 Concessione abusiva del credito: quando spetta il risarcimento
  • 2 Concessione abusiva del credito: quando scatta?
  • 3 Concessione abusiva del credito: cos’è?
  • 4 Quando “scatta” la concessione abusiva del credito?
  • 5 Concessione abusiva del credito: quando la Banca è responsabile
    • 5.1 La vicenda

Concessione abusiva del credito: quando spetta il risarcimento

Per poter contestare alla banca la responsabilità per concessione abusiva del credito e, di conseguenza, chiedere il risarcimento è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

  • l’impresa doveva trovarsi in uno stato di crisi al momento della concessione, rinnovo o proroga del finanziamento, in quanto l’imprenditore non era più nella condizione di poter far fronte con regolarità ai propri debiti a causa di una situazione irreversibile che, se fosse emersa, avrebbe portato alla dichiarazione di fallimento;
  • è necessario che l’istituto di credito fosse a conoscenza (dolo) o avrebbe dovuto avere conoscenza (colpa) dello stato di crisi in cui si trovava l’impresa;

La responsabilità della banca può essere provata anche attraverso l’uso di semplici presunzioni, cioè mediante il ricorso a degli indizi che possano far ipotizzare il fatto che l’istituto di credito fosse a conoscenza dello stato di crisi in cui si trovava l’impresa.

Pertanto, nel caso in cui sia accertata la responsabilità per concessione abusiva del credito, i creditori dell’impresa che ha beneficiato del finanziamento possono ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno.

Concessione abusiva del credito: quando scatta?

Ciò posto, è bene approfondire ulteriormente la tematica e comprendere quando realmente scatta la concessione abusiva del credito.

Per comprendere in cosa realmente consiste la concessione abusiva del credito facciamo un esempio pratico. Immaginiamo che un’impresa cominci a maturare parecchi debiti, sino a diventare insolvente. L’impresa, dunque, bisognosa di “liquidità”, si rivolge alla banca per ottenere dei finanziamenti. Cosa risponderà la banca? Per rispondere alla domanda è bene sapere che quando un’impresa comincia a diventare insolvente non è l’unica ad “entrare in crisi”. In questi casi, infatti, anche la banca viene a trovarsi “tra due fuochi”: se la banca revoca i finanziamenti corre il rischio di essere accusata dal debitore (l’impresa in crisi) di recesso ingiustificato dal rapporto (la cosiddetta “rottura brutale del credito“) e di dover risarcire i danni che ne siano derivati. Danni che potrebbero essere molto ingenti se dalla revoca del fido derivi – ad esempio – il fallimento dell’impresa. Se invece, la banca continua a finanziare l’impresa insolvente corre il rischio di un’azione di responsabilità per concessione abusiva di credito. 

Concessione abusiva del credito: cos’è?

Come anticipato, la concessione del credito si dice “abusiva” quando una banca concede, rinnova o proroga un finanziamento ad un’impresa che si trova in uno stato di grave crisi economica, pur essendo a conoscenza di questa situazione, con la conseguenza di ritardare l’emersione dello stato di insolvenza e, quindi, l’apertura della procedura fallimentare a carico dell’azienda.

La banca che continua a concedere finanziamenti ad un’impresa insolvente si espone, dunque, ad una grossa responsabilità. Difatti, la concessione abusiva di un finanziamento non fa altro che mantenere in vita un’impresa ormai dissestata da un punto di vista patrimoniale, suscitando nel mercato la falsa convinzione che si tratti di un’impresa economicamente ancora valida, così da indurre i creditori a continuare a contrattare con l’azienda e concludere affari con essa. D’altro canto, però, è illegittima anche la condotta della banca che, come detto sopra, proceda ad una rottura brutale del credito. La banca, dunque, cosa dovrà fare in questi casi? La domanda, quindi, è: quando “scatta” la concessione abusiva del credito? Di seguito la risposta.

Quando “scatta” la concessione abusiva del credito?

Per capire quando si è in presenza di un’ipotesi di concessione abusiva del credito, è necessario – prima ancora –  comprendere quale sia il discrimine tra concessione legittima e concessione abusiva del credito. Ebbene, il discrimine è dato dalla sussistenza o meno della  irrecuperabilità dell’insolvenza. In altri termini, affinché si configuri, da parte della banca, una concessione abusiva del credito non è sufficiente che l’Istituto abbia “supportato” un’impresa in crisi. Occorre, ulteriormente, che l’impresa versi in quella che è stata definita una «situazione disperata», ossia ineluttabile e senza alcun margine di risanamento.

Le conseguenze in tali casi non sono poco rilevanti. Ed infatti, dalla concessione abusiva del credito può derivare un pregiudizio:

  • al patrimonio dell’impresa ingiustificatamente finanziata, che vedrà accrescere i suoi debiti nei confronti della banca;
  • nei confronti dei creditori dell’impresa in crisi. La persistenza (anch’essa ingiustificata) dell’impresa nel mercato, infatti, reca inevitabilmente con sé l’ampliamento dell’esposizione debitoria verso una ampia serie di terzi, nei confronti dei quali vengano assunte obbligazioni.

Ecco, dunque, spiegato uno dei principali motivi per i quali spesso le richieste di finanziamento da parte di società in crisi vengono rifiutate.

Concessione abusiva del credito: quando la Banca è responsabile

Sul punto, è appena tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione che, con una recentissima sentenza [3], ha affermato il seguente principio di diritto.

«In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un’impresa insolvente e ne ritardi perciò il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità e abbiano continuato a intrattenere rapporti contrattuali con essa, allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa».

La vicenda

Per comprendere il principio di diritto appena esposto, è bene analizzare la vicenda che ne è alla base.

La società Omt Srl, in amministrazione finanziaria, aveva chiamato in giudizio la banca Meliorbanca spa (poi Bper) perché avendo quest’ultima rilasciato un finanziamento nei confronti della società controllante, la Merker Spa, aveva ritardato il fallimento di quest’ultima. Tale ritardo, a dire della ricorrente Omt, le aveva creato un grosso danno in quanto era rimasta in rapporto di affari con la controllante, verso la quale vantava un ingente credito ammesso al passivo concorsuale, una volta che la debitrice era stata messa in amministrazione straordinaria. La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto fondate le doglianze della società ricorrente proprio perché detta società condivideva con la controllante degli amministratori che avevano ingenerato nella Banca false convinzioni in ordine alla solvibilità della controllante stessa.

In sostanza, quindi, la Banca  non può considerarsi responsabile se ignora senza colpa la crisi di una società. Di conseguenza, la banca non potrà essere citata in giudizio per aver ritardato i tempi di fallimento di un’azienda a seguito della concessione di un finanziamento.

In definitiva, dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società in quanto la banca aveva agito in buona fede senza conoscere l’effettivo stato di insolvenza della controllante.

note

[1] Art. 2043 Cod. Civ.

[2] Cass. civ. sent. n. 7030 del 28.03.2006

[3] Cass. sent. n. 11695 del 14.05.2018.

Fonte: https://business.laleggepertutti.it/2529_concessione-abusiva-del-credito-la-banca-e-responsabile