Il pignoramento è l’atto con cui viene dato avvio alla procedura di espropriazione forzata di beni di proprietà del debitore, che siano mobili o immobili. Ma che differenza c’è tra pignoramento immobiliare e mobiliare? Come comportarsi?

27 Giugno 2018

Lo scopo dell’espropriazione è, ovviamente, permettere a chiunque vanti un credito non soddisfatto di recuperare il proprio denaro attraverso il prelievo e la successiva vendita di questi beni. L’espropriazione, a seconda che venga eseguita su beni mobili o immobili, assume il nome di mobiliare oppure immobiliare. Vediamo in breve le caratteristiche e le differenze è principali di queste procedure.

Espropriazione dei beni

Quando si vanta un credito e si è in possesso di un valido titolo esecutivo (come può essere una sentenza emessa dal Tribunale), è possibile avviare una procedura per recuperare il proprio credito attraverso prelievo e vendita dei beni del debitore. Come detto, la procedura inizia con un atto di pignoramento, con cui viene intimato al debitore di non pregiudicare in alcun modo la buona riuscita dell’esecuzione intervenendo sui beni pignorati.

La consegna di questo atto, redatto da un avvocato, e l’individuazione concreta dei beni da pignorare, soprattutto se si tratta di beni mobili, è effettuata da un ufficiale giudiziario, che effettua in molti casi anche una prima stima degli oggetti che ha trovato.

Successivamente, la pratica passa al Tribunale, sempre per il tramite dell’azione del proprio avvocato che materialmente iscrive la causa. E qui arrivano le prime note dolenti per il creditore, che, oltre alla parcella del proprio legale, è tenuto a corrispondere un contributo unificato, una sorta di tassazione sulla procedura, il cui valore varia in ragione del valore dei beni espropriati o del tipo di procedura.

In linea di massima si va attualmente da un minimo di € 43,00 ad un massimo di € 278,00, a cui si aggiungono € 27,00 di marca da bollo.

Viene nominato ed assegnato un Giudice dell’esecuzione, che dirige la procedura, prende i provvedimenti necessari ed è colui a cui vanno rivolte tutte le domande relative all’espropriazione.

Oggi i beni che si vogliono espropriare possono essere ricercati anche telematicamente, presentando prima una istanza che andrà invece indirizzata al Presidente del Tribunale competente.

Intervento dei creditori

Una volta che la procedura di esecuzione è avviata in Tribunale, prima che sia disposta la vendita o, almeno, prima che la somma ricavata dalla vendita sia distribuita, possono inserirsi anche altri creditori, oltre a colui che l’ha promossa, purché abbiano a loro volta un titolo esecutivo, oppure abbiano già eseguito un sequestro sui beni pignorati, o abbiano un diritto di pegno o prelazione sugli oggetti in questione.

Possono inserirsi, con apposito ricorso, anche alcuni creditori che non hanno alcun titolo esecutivo: sono coloro a cui è dovuta una somma di denaro che risulta da registri contabili (sostanzialmente, il registro Iva).

L’intervento dà diritto ai creditori di partecipare alla distribuzione della somma ricavate dalla vendita dei beni pignorati, a partecipare all’espropriazione e intervenire nelle diverse fasi della procedura.

Vendita ed assegnazione

A seconda dei beni espropriati, questi possono essere venduti o assegnati. Nessuna delle due cose può essere chiesta dal creditore prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento, almeno che i beni oggetto di esecuzione non siano facilmente deteriorabili.

I beni che sono stati dati in pegno o i beni mobili registrati (ad esempio, l’automobile) per cui è stata iscritta ipoteca, possono essere venduti o chiesti in assegnazione senza bisogno di notificare prima l’atto di pignoramento.

La vendita può avvenire con il così detto incanto, una particolare forma di asta, e può anche essere suddivisa in lotti, se i beni espropriati sono diversi. Tuttavia, se con la vendita viene raggiunta la somma del credito e delle spese prima che siano ceduti tutti i lotti, la vendita deve cessare, essendo già stato raggiunto lo scopo dell’esecuzione.

La procedura di pignoramento immobiliare

Quando l’espropriazione è eseguita su un bene immobile, l’atto di pignoramento notificato al debitore deve contenere tutti gli estremi che identificano univocamente il bene. Lo stesso atto va poi trascritto nei registri immobiliari, in modo da essere portato a conoscenza di chiunque li consulti.

Un dato interessante: se ci sono dei motivi per cui risulta opportuno e utile procedere in questo modo, insieme all’immobile possono essere pignorati anche gli oggetti che lo arredano. Si avrà così un pignoramento mobiliare e uno immobiliare all’interno della stessa procedura, eseguiti con due atti distinti, ma che vengono poi depositati insieme in Tribunale.

Eseguite le operazioni descritte, l’ufficiale giudiziario deve consegnare tutta la documentazione (atto di pignoramento e nota di trascrizione nei registri) all’avvocato del creditore, il quale entro 15 giorni deve depositare il tutto in Tribunale, dando formalmente l’avvio alla procedura di esecuzione e vendita forzata del bene.

La custodia dei beni pignorati, comprensivi di accessori e pertinenze,  spetta al debitore, che viene così nominato col pignoramento. Il debitore però può chiedere al Giudice dell’esecuzione che venga nominato un diverso custode, soprattutto se non risiede presso l’immobile espropriato.

In ogni caso, il Giudice può decidere di autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile, o, al contrario, disporne la liberazione, o revocare l’autorizzazione che inizialmente aveva concesso. Chiunque sia nominato custode, ha precise responsabilità verso il mantenimento del bene, deve rendere conto dell’amministrazione dello stesso e non può concederlo in locazione se non è stato a ciò appositamente autorizzato dal Giudice dell’esecuzione.

Attenzione: a parte il termine di deposito in Tribunale, bisogna anche ricordare che il pignoramento perde ogni efficacia se, entro 45 giorni dalla sua esecuzione, non si è proceduto alla vendita o all’assegnazione del bene. Passato questo termine, il Giudice dell’esecuzione dispone, con ordinanza, la cancellazione della trascrizione  del pignoramento nei registri immobiliari.

Questa determina anche l’estinzione della procedura esecutiva, se non ci sono altri beni pignorati.

Vendita immobiliare

La vendita del bene pignorato la richiede il creditore che ha promosso l’esecuzione o uno dei creditori intervenuti, con un atto da depositarsi in tribunale. Entro 60 giorni dalla richiesta, deve depositare anche un estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile effettuate nei 20 anni precedenti l’esecuzione.

Questo termine può ottenere, su richiesta del creditore o del Giudice, una sola proroga, di durata identica. La proroga viene concessa se ci sono validi motivi o se il Giudice ritiene che il creditore debba integrare la documentazione.

Decorso inutilmente il termine, il Giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso e, se non ci sono altri beni, l’estinzione della procedura.

Espletate le formalità documentali, il Giudice autorizza la vendita con un provvedimento. La vendita può avvenire:

  • Per offerta: viene data pubblicità alla vendita e a tutte le sue condizioni. Ogni persona interessata, escluso il debitore, può presentare la propria offerta, in busta chiusa, rispettando termini e tempi posti dal Giudice, pena l’inefficacia della stessa. Occorre prestare una cauzione, sempre secondo le indicazioni del giudicante. Salvo ulteriori provvedimenti del Giudice, l’offerta così presentata è irrevocabile.
  • Per incanto: il bene viene venduto per mezzo di asta, di cui il Giudice fissa tutti i criteri e i termini. Anche in questo caso può partecipare chiunque tranne il debitore. Occorre versare una cauzione, che viene restituita in caso di mancata aggiudicazione del bene. Viene invece trattenuta in parte se l’offerente manca di comparire all’incanto senza comunicare un giustificato motivo. Chi risulta aggiudicatario deve versare il prezzo finale nei tempi e nei modi che sono stati fissati dal Giudice. Il mancato rispetto di tempi o della somma stabilita fa decadere l’aggiudicatario e gli fa perdere tutta la cauzione, trattenuta a titolo di multa.

A prezzo versato il Giudice emette un atto (decreto di trasferimento) con cui trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario, ordina la cancellazione delle relative trascrizioni dai registri ed impone a custode e debitore il rilascio del bene.

Assegnazione immobiliare

Ogni creditore che partecipa all’esecuzione, entro il termine di 10 giorni prima della data dell’incanto, può depositare in Tribunale un’istanza di assegnazione, con cui chiede di ottenere direttamente la consegna del bene, nel caso che la vendita vada deserta per mancanza di offerte. Naturalmente l’istanza deve contenere anche l’offerta della somma prevista per la vendita del bene, e se il Giudice l’accoglie emette, anche in questo caso, un decreto di trasferimento del bene al creditore assegnatario.

Se invece nessuno avanza una domanda di assegnazione o se il Giudice non le accoglie, può dare disposizione per una nuova vendita all’incanto, anche a condizioni differenti dalla prima.

Oggi tutte le operazioni di vendita possono essere delegate dal Giudice ad un professionista (notaio, commercialista o avvocato iscritti in appositi elenchi).

La procedura di pignoramento mobiliare

Quando ad essere pignorati sono dei beni mobili, l’ufficiale giudiziario, che notifica l’atto di pignoramento, procede anche a cercare le cose da espropriare direttamente nella casa del debitore o in altri luoghi che gli appartengono o addirittura addosso al debitore stesso.

In caso, può farsi assistere dalla forza pubblica, o può ottenere autorizzazione dal Tribunale, su ricorso del creditore, a pignorare degli oggetti specifici che, pur non trovandosi in locali di proprietà del debitore, risultano essere beni di cui il debitore stesso può direttamente disporre. In ogni caso, se il terzo possessore esibisce all’ufficiale giudiziario degli oggetti di proprietà del debitore, questi possono essere pignorati.

Nell’eseguire il pignoramento l’ufficiale giudiziario deve rispettare tempi (non può ad esempio accedere nei giorni festivi) ed orari (normalmente dalle 7 alle 21). Può però essere diversamente autorizzato dal Tribunale e, in caso abbia cominciato il pignoramento nei termini consentiti, può proseguirlo fino al suo naturale esaurimento, anche se ciò significa sconfinare rispetto ai limiti di tempo indicati.

Del pignoramento così svolto l’ufficiale giudiziario redige apposito verbale.

I beni pignorati non sono lasciati in custodia né al debitore (o alle persone della sua famiglia) né al creditore (o al suo coniuge), salvo che se ne diano reciproca autorizzazione. Se si tratta di denaro, titoli o beni preziosi, vengono consegnati dall’ufficiale giudiziario al cancelliere del Tribunale. Negli altri casi, vengono portati in un luogo di deposito o consegnati ad altro custode.

I beni non possono essere utilizzati e il custode deve rendere conto della sua attività, che rimane peraltro gratuita, se non ha chiesto compenso o se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

Rimane anche la possibilità di conversione del pignoramento, di cui il debitore deve essere informato dall’ufficiale giudiziario mediante dichiarazione espressamente verbalizzata.

Vendita e assegnazione mobiliare

Decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, che abbiano un titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita degli altri beni. Se ci sono titoli di credito o simili, possono essere chiesti anche direttamente in assegnazione. Al ricorso con cui si chiedono questi provvedimenti, va comunque un certificato d’iscrizione dei privilegi che gravano sui mobili pignorati.

Sulla base di questa richiesta, il Giudice dell’esecuzione fissa un’udienza, a cui partecipano le parti. Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge comunque un accordo, viene disposta la vendita o l’assegnazione dei beni con ordinanza giudiziale. La vendita si svolge secondo modalità simili a quelle già viste per gli immobili, ricorrendo all’incanto e sotto il controllo e la vigilanza del Giudice.

Una volta conclusa la vendita, si danno due ipotesi:

  • I creditori, di comune accordo, presentano al Giudice una richiesta di distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato. Il Giudice sente il debitore e poi provvede come da piano.
  • Se l’accordo di cui sopra non è raggiunto o il Giudice non lo ha approvato, ogni creditore può chiedere la distribuzione, sulla quale si provvede in ragione delle previsioni di legge e nel rispetto delle singole quote.

Esecuzioni di Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione)

Anche Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione), come noto, può utilizzare i mezzi dell’esecuzione per recuperare i crediti a lei affidati. La vendita dei beni espropriati da Equialia può però avvenire soltanto nel rispetto delle specifiche previsioni di legge esistenti per queste particolari procedure e per debiti per cui persiste il mancato pagamento.

L’esecuzione sugli immobili non può essere effettuata se il bene da espropriare ha le seguenti caratteristiche:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi ha la propria residenza;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso, cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

In ogni caso, anche in presenza delle prescritte caratteristiche, l’espropriazione del bene e la successiva vendita possono avvenire soltanto se:

  • l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

La normativa che disciplina le esecuzioni intraprese da Equitalia (ora AeR), che hanno in parte una regolazione differente da quella generica prevista dal codice di procedura civile, prevede che il contribuente, in accordo con Equitalia (ora AeR) stessa, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.

In questo caso, la somma ricavata dalla vendita viene versata direttamente ad Equitalia (ora AeR), che utilizza l’importo per il saldo del debito e restituisce al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Avviso di vendita di Equitalia (ora Agenzia delle Entrare Riscossione)

In caso di espropriazione immobiliare, occorre che questa sia prceduta da un atto dell’agente della riscossione, notificato e trascritto nelle forme di legge, con cui si esegue il pignoramento. L’avviso deve contenere:

  • le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
  • la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  • l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
  • il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  • l’importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già maturate;
  • il prezzo base dell’incanto;
  • la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
  • l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
  • l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  • il termine di versamento del prezzo;
  • l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

L’avviso di vendita viene notificato al debitore entro 5 giorni dalla trascrizione. La mancanza di tale avviso non consente di procedere validamente alla vendita.

Espropriazione di beni in comproprietà

Possono essere oggetto di pignoramento anche i beni che appartengono in maniera indivisa a più persone, anche quando i creditori vantano titolo solo verso uno di questi proprietari. In questo caso, gli altri titolari del bene vengono portati a conoscenza del pignoramento, mediante notifica di atto, con l’avviso di non permettere al debitore di separare la sua quota di bene senza ordine del Giudice.

Se è possibile e se il creditore pignorante o i comproprietari ne fanno richiesta, il Giudice provvede alla separazione della quota che effettivamente spetta al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, si deve procedere alla divisione del bene, con l’individuazione concreta delle quote di ogni comproprietario e la valorizzazione delle stesse. In questo caso, la procedura esecutiva resta sospesa finché non è raggiunto un accordo di divisione tra i comproprietari oppure finché non è stata emessa sentenza in merito.

Opposizione all’esecuzione

Contro l’esecuzione come sopra descritta  si può proporre opposizione. L’opposizione va presentata con ricorso, da depositarsi in Tribunale e diretto al Giudice dell’esecuzione. Può essere avanzata opposizione se:

  • era impossibile presentarla prima dell’esecuzione;
  • se riguarda la notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
  • se riguarda i singoli atti di esecuzione.dell’esecuzione.

Per tutte il termine perentorio da rispettare è quello di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi (che si contestano) furono compiuti. Il Giudice fissa poi un’udienza e decide la questione con una sentenza non impugnabile.

Opposizione del terzo

Non solo il debitore espropriato, ma anche il terzo, che pretenda di avere la proprietà, o un altro diritto reale sul bene pignorato, può proporre opposizione con ricorso al Giudice dell’esecuzione. Il ricorso va presentato prima che i beni siano venduti o assegnati. Anche in questo caso, il Giudice fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per verificare se è possibile raggiungere un accordo tra le stesse. Altrimenti prende i provvedimenti necessari ad iniziare un vero e proprio giudizio ordinario per la risoluzione della questione.

Se il terzo si fa avanti con opposizione tardiva e propone il suo ricorso dopo la vendita oppure se il Giudice, nonostante l’opposizione, ritiene di non fermare la vendita dei beni, i diritti del terzo medesimo vanno fatti valere sulla somma ricavata. Attenzione: il terzo non è ammesso a provare con testimoni il diritto che vanta sui beni pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, almeno che l’esistenza di questo diritto non appaia plausibile in ragione dell’attività svolta dal terzo o dal debitore.

L’opposizione in questione non può essere avanzata dalla moglie convivente del debitore, per i beni mobili pignorati nella casa di lui, almeno che non possa provare che si tratta di beni che le appartenevano prima del matrimonio, o che le sono pervenuti per donazione o eredità. Questa prova però la deve fornire con un atto avente data certa: cioè un atto fatto per scrittura privata autenticata o un atto pubblico oppure ancora una scrittura privata su cui è stato apposto timbro postale per data certa.

Fonte: https://www.6sicuro.it/equitalia/pignoramento-immobiliare-mobiliare