Gestione e amministrazione tra soci e amministratore: chi risponde dei debiti, dei reati e dell’evasione fiscale della società a responsabilità limitata.

22 Febbraio 2019

Hai intenzione di costituire una Srl. Hai trovato i soci che condivideranno con te questa nuova avventura; avete stabilito il capitale iniziale che andrete a versare al momento dell’atto notarile e le regole di base della vostra collaborazione. Il commercialista vi ha suggerito di optare per una società a responsabilità limitata perché, anche se poco più costosa in termini di adempimenti fiscali rispetto a una società di persone (come ad esempio la Snc), è certamente più sicura: in questo modo non rischierete che eventuali perdite si trasformino in debiti personali. In altre parole, i creditori della società non potranno mai pignorare i vostri beni come la casa o il conto corrente, né un eventuale fallimento della Srl si risolverà in un fallimento dei soci. Tutto ciò che rischiate è dunque solo il capitale sociale, ossia le quote che avete versato all’atto della costituzione ed eventualmente nella successiva vita della società. 

Detto in questi termini sembrerebbe che nessuno sia mai responsabile per i debiti o per gli illeciti compiuti da una Srl. E allora – ti chiedi interdetto – perché mai si chiama “a responsabilità limitata”? Parlare di una responsabilità “limitata” lascia intendere che, seppur in minima parte, una forma di responsabilità è comunque prevista. È davvero così? Per stabilire chi è responsabile in una Srl bisogna fare delle premesse di carattere generale e comprendere come funzionano queste strutture.

Indice

  • 1 Come funziona una Srl
  • 2 Il ruolo dei soci e dell’amministratore nella Srl
  • 3 Responsabilità nelle Srl
    • 3.1 Responsabilità per i debiti
    • 3.2 Responsabilità del socio unico
    • 3.3 Responsabilità per i reati

Come funziona una Srl

La caratteristica di base delle Srl è che sono persone giuridiche. Questo concetto sta a significare che, per il diritto, si tratta di soggetti esistenti, titolari di diritti e doveri, proprio come le persone fisiche. Si chiamano “giuridiche” perché non le vedi realmente (come vedresti un passante per strada), ma esistono solo in quanto è la legge a definirle tali e a riconoscere loro una individualità. Tale individualità fa sì che le Srl siano soggetti distinti dai loro soci e dagli amministratori. Ecco perché, del resto, si possono concludere contratti con la propria Srl, si può essere assunti da questa, si può vendere o donare ad essa dei beni, ecc. proprio come succederebbe tra persone fisiche differenti. Chiaramente, la società – non potendo parlare o muoversi – si esprime per bocca dei propri organi: l’assemblea dei soci e, in particolar modo, l’amministratore.

Un altro elemento essenziale delle Srl è il capitale sociale: si tratta delle quote versate dai soci. Grazie a questo capitale la società può autogestirsi, vivere e finanziare le proprie spese. Per costituire una Srl è sufficiente 1 euro.

La gestione della Srl spetta ai soci che hanno ampia libertà nella scelta delle persone a cui attribuire l’amministrazione della società e nell’individuare le modalità con cui esse dovranno agire. Si possono prevedere Srl in cui i poteri di amministrazione sono concentrati in capo ai soci (a ciascuno di essi disgiuntamente o a più soci congiuntamente) oppure società in cui l’amministrazione è attribuita a uno o più soci soltanto o a soggetti estranei alla compagine sociale, eventualmente organizzati secondo il modello del consiglio d’amministrazione.

Il ruolo dei soci e dell’amministratore nella Srl

La gestione della Srl è demandata in parte ai soci e in parte all’amministratore, da questi ultimi designato. L’amministratore gestisce l’ordinario, mentre per le scelte straordinarie c’è sempre bisogno della delibera dell’assemblea dei soci. Le regole non sono dettate dalla legge ma dall’atto costitutivo. L’atto costitutivo può estendere i poteri dei soci fino a consentirne una partecipazione attiva all’amministrazione della società.

L’atto costitutivo può determinare quali materie siano di competenza dei soci e quali di competenza degli amministratori. Una peculiarità della Srl è che il metodo assembleare, obbligatorio in alcuni casi, è per molte decisioni derogabile con la modalità alternativa della consultazione o del consenso per iscritto.

Responsabilità nelle Srl

Per quanto riguarda le operazioni compiute prima dell’iscrizione della Srl nel registro delle imprese, la responsabilità per tutti gli atti e i debiti contratti ricade solo su coloro che hanno agito (ossia i rappresentanti della società ai quali lo statuto attribuisce il potere di agire in nome della stessa). Essi sono responsabili solidalmente e illimitatamente verso i terzi per le operazioni poste in essere in nome della società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. Sono solidalmente e illimitatamente responsabili quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o nell’atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

Se la società non viene iscritta al registro delle imprese il socio e i rappresentanti restano illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi.

Invece per tutte le operazioni compiute dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, per i debiti risponde solo il capitale sociale. Quindi i soci rischiano solo le quote che hanno versato e non i propri beni personali.

Responsabilità per i debiti

Nella Srl i soci hanno una responsabilità limitata (è questo il senso della parola “limitata”: si riferisce ai soci e non alla società). Essi rispondono, cioè, dei debiti contratti dalla società solo nei limiti del conferimento e non sono coinvolti personalmente nel fallimento della società.

Tuttavia, la legge prevede che nei seguenti casi eccezionali risponde personalmente per le obbligazioni sociali:

  • chi compie e chi ha deciso o autorizzato operazioni in nome della società prima dell’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese (vedi quanto detto sopra);
  • il socio unico, nelle ipotesi qui sotto indicate;
  • i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, in solido con gli amministratori. 

Responsabilità del socio unico

Il socio unico può essere una persona fisica o anche una società. Egli risponde dei debiti nei limiti della quota conferita. 

Il socio unico è illimitatamente responsabile, anche con il proprio patrimonio, per i debiti contratti dalla società se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

  • la società è insolvente;
  • non sono stati adempiuti gli obblighi relativi ai conferimenti o non sono stati rispettati gli obblighi di informazione a terzi relativi all’esistenza di un unico socio.  

In tal caso i creditori possono agire contro il socio unico solo se hanno già tentato di pignorare, senza successo, il patrimonio della società o comunque quando appare oggettiva l’inconsistenza dello stesso (ad esempio perché le pretese di un altro creditore sono rimaste insoddisfatte).

Responsabilità per i reati

Per le eventuali condotte illecite penali, quelle cioè che costituiscono reato, è prevista una responsabilità per chi materialmente compie l’atto. Si pensi al caso dei vari reati connessi all’evasione fiscale, ai falsi in bilancio e alle truffe ai danni dello Stato. Poiché però gli atti della società sono sempre firmati dall’amministratore, è quest’ultimo che diventa una sorta di parafulmine “legale” per i soci. A meno che non si dimostri che esiste un amministratore di fatto e/o un “prestanome”. L’amministratore di fatto viene ritenuto responsabile per le condotte che, sebbene imputabili all’amministratore ufficiale, è questo stesso ad aver compiuto. Molte sentenze hanno tuttavia ritenuto corresponsabile (a titolo di concorso nel reato) anche il prestanome avendo questi l’obbligo comunque di vigilare sulla gestione.  Il mancato controllo implica una partecipazione al reato: ed ecco perché il prestanome risponde dell’evasione fiscale a titolo di concorso. Non dimentichiamo infatti che il codice civile stabilisce che l’amministratore deve preservare il patrimonio sociale e impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 21/02/2019, url https://www.laleggepertutti.it/275601_chi-e-responsabile-in-una-srl?fbclid=IwAR3RtQ61THQwx4PypF6PaWeYBE3ttWfED-f4CN1t2T-C2TcFBMQRjcI8rIs

Autore immagine: studiocassone.it