Contribuenti minimi, forfettari, operazioni escluse, esenti e non imponibili: quando non si deve pagare l’imposta sul valore aggiunto?

3 settembre 2018

Se non apri la partita Iva, oppure la apri ma aderisci al regime forfettario, non paghi l’Iva e risparmi: affermazioni simili generano sicuramente un’enorme confusione in chi è in procinto di avviare un’attività in proprio e non conosce il funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto. Se anche tu stai pensando di metterti in proprio, e hai sentito dai tuoi amici simili consigli, ti starai sicuramente chiedendo come mai chi non ha la partita Iva aperta non paga l’Iva, quando invece è proprio il consumatore finale a sopportare il peso dell’imposta, in quanto non può detrarre l’Iva sugli acquisti. A questo proposito, bisogna fare attenzione a non confondere il soggetto passivo di fatto, cioè chi realmente sostiene l’onere dell’Iva, col soggetto passivo di diritto, su cui gravano gli obblighi in merito all’Iva, ma per il quale l’imposta è neutrale. Per fare il punto della situazione e capire effettivamente chi non paga l’Iva, dobbiamo dunque comprendere il funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto: che cos’è, come si applica, chi e come deve liquidarla.

Indice

  • 1 Che cos’è l’Iva?
  • 2 Come funziona l’Iva?
  • 3 L’Iva è un costo?
  • 4 Chi sono i soggetti passivi Iva?
  • 5 Quali sono le operazioni soggette ad Iva?
  • 6 Quali sono le operazioni escluse o fuori campo dell’Iva?
  • 7 Quali sono le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti?
  • 8 Chi non deve applicare l’Iva?

Che cos’è l’Iva?

L’Iva è l’imposta sul valore aggiunto: si tratta di un’imposta che colpisce solo il valore aggiunto di ogni singola fase della produzione e dello scambio di beni e servizi. Quest’imposta, cioè, colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico.

L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, e sulle importazioni da chiunque effettuate [1].

Come funziona l’Iva?

L’Iva è un’imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa solo sull’aumento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico, a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso.

Applicando un sistema di detrazione e rivalsa dell’imposta, l’Iva grava sul consumatore finale, mentre per i soggetti passivi d’imposta, ad esempio gli imprenditori o i professionisti, l’Iva resta neutrale.

In parole semplici, il soggetto passivo d’imposta, cioè chi cede beni o servizi, detrae l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.

L’Iva è un costo?

L’imposta sul valore aggiunto, potendo essere detratta, se pagata sugli acquisti, e addebitata a titolo di rivalsa ai clienti, rappresenta un costo solo per chi non può esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per il consumatore finale. Possiamo dunque affermare che, contrariamente a ciò che sembra, chi paga l’Iva è proprio il cliente finale. Ma cerchiamo di fare maggiore chiarezza su questo punto, distinguendo tra i diversi soggetti passivi Iva.

Chi sono i soggetti passivi Iva?

Nell’applicazione dell’Iva occorre distinguere tra:

  • il contribuente di fatto, o soggetto passivo di fatto, cioè il consumatore finale, che pur non essendo soggetto passivo dell’imposta ne sopporta l’onere economico;
  • il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista), o soggetto passivo di diritto, su cui gravano gli obblighi del soggetto passivo d’imposta, sebbene per lui l’imposta resti neutrale.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Un commerciante acquista materia prima per un valore di 1.000 euro; ipotizzando che l’aliquota Iva da applicare sia pari al 22%, paga 1.220 euro, essendo l’Iva pari 220 euro (22% x 1.000). Supponiamo che, a seguito di una serie di lavorazioni effettuate sulle materie prime, il valore del prodotto lavorato sia di 1.200 euro, e che l’aliquota Iva applicabile sulle vendite sia, ugualmente, del 22%. Al momento della vendita il consumatore finale paga al commerciante una somma di 1.464 euro (1.200 + 22%). La somma che il commerciante deve versare allo Stato è di 264 (Iva vendite) – 220 (Iva acquisti) = 44 euro

Il saldo dell’imposta sul valore aggiunto è dunque rappresentato dall’Iva che il commerciante ha ricevuto dal consumatore finale, al netto di quella versata per acquistare le materie prime.

In questo senso il commerciante è soggetto passivo d’imposta e può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti (i 220 euro pagati per l’acquisto delle materie prime) dall’imposta addebitata sulle vendite (i 264 euro versati dal consumatore finale al commerciante).

L’Iva, per il commerciante, è neutra; questi ha infatti ricevuto dal consumatore finale 264 euro, ne ha versati 220 all’acquisto della materia prima e 44 allo Stato: di conseguenza, in termini di Iva non ha ricavato né perso nulla.

Il consumatore finale, invece, che non rivende la merce, né ne aumenta il valore, ma la utilizza per i suoi scopi, sopporta integralmente il peso dell’Iva versata allo Stato, ossia non detrae nulla. Quindi, da un punto di vista effettivo, chi non paga l’Iva è il commerciante e chi la paga è il cliente.

Quali sono le operazioni soggette ad Iva?

Sono soggette a Iva tutte le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.

Nella nozione di operazioni soggette all’Iva si ricomprendono non solo le operazioni sulle quali è dovuto il pagamento dell’imposta, ma anche quelle soggette solamente agli adempimenti formali prescritti per l’accertamento dell’imposta: tali operazioni si distinguono, secondo del regime ad esse applicabile, in esenti, imponibili, non soggette al pagamento dell’Iva.

Per tutte le operazioni soggette all’Iva vanno eseguiti, da parte dei soggetti passivi d’imposta, gli adempimenti amministrativi di documentazione (con l’emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento, della ricevuta o scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti per la sua applicazione.

Un’operazione rientra nel campo di applicazione dell’Iva quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

  • presupposto oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
  • presupposto soggettivo: deve essere effettuata da imprese, artisti o professionisti, nell’esercizio dell’attività;
  • presupposto territoriale: deve essere effettuata nel territorio italiano.

Se manca anche uno solo di questi requisiti, l’operazione è esclusa dall’Iva. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi dell’importazione, per la quale non rileva il criterio soggettivo: essa è tassata, infatti, anche quando è posta in essere da un soggetto privato.

Quali sono le operazioni escluse o fuori campo dell’Iva?

Si definiscono escluse dall’Iva le operazioni che non solo non sono soggette al pagamento dell’imposta, ma che neppure sono soggette agli adempimenti formali, di regola prescritti anche per le operazioni non soggette all’Iva, come quelle non imponibili o esenti.

Si tratta pertanto di operazioni del tutto estranee dal campo d’applicazione dell’Iva, in quanto prive del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale.

Quali sono le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti?

Le operazioni di scambio di beni e servizi, rilevanti per l’applicazione dell‘Iva, possono essere distinte in tre categorie:

  • operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate all’Iva sul loro intero valore secondo l’aliquota prevista per legge
  • operazioni non imponibili (ad aliquota zero): l’aliquota applicata nell’ultimo stadio produttivo è nulla ed è ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti; in pratica, è come se l’Iva non esistesse;
  • operazioni esenti: non è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto creato nella fase finale, ma non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti (o meglio, è ammessa mediante il meccanismo del pro-rata, solo se il contribuente effettua anche operazioni imponibili); in parole semplici, la catena dell’Iva si interrompe all’ultimo stadio.

Chi non deve applicare l’Iva?

Al di fuori delle operazioni escluse ed esenti, non deve applicare l’Iva chi aderisce a particolari regimi fiscali, come il regime forfettario ed il regime dei contribuenti minimi.

Chi appartiene al regime forfettario, in particolare, ha diritto alla tassazione sostitutiva ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività, se si soddisfano particolari requisiti, e alla tassazione sostitutiva al 15% negli altri casi, all’esenzione dall’Iva e dai relativi adempimenti (dichiarazione Iva, spesometro, comunicazione delle liquidazioni periodiche…), dagli studi di settore, dall’Irap, dall’Irpef, dalle addizionali e dalla tenuta delle scritture contabili.

Lo svantaggio del regime forfettario è che non è possibile dedurre alcuna spesa dal reddito, esclusi i contributi previdenziali: quando un contribuente appartenente al regime forfettario riceve una fattura, non può né dedurre il costo né detrarre l’Iva. Quando emette una fattura, però, ha il vantaggio di non dover applicare l’Iva, né la ritenuta d’acconto.

Lo stesso vantaggio lo ha anche chi appartiene al regime dei contribuenti Minimi (al quale dal 2016 non si può più aderire); chi appartiene ai Minimi, però, può anche dedurre le spese inerenti all’attività: l’Iva, in questi casi, diventa un costo e si deduce dal reddito.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 29/08/2018, autore Noemi Secci, url https://www.laleggepertutti.it/231019_chi-non-paga-liva