Si può donare ad un solo figlio? La donazione può essere impugnata se lede la quota di legittima? Cos’è l’azione di riduzione?

20 settembre 2018

Donare una cosa significa fare un regalo, trasferire un bene a titolo gratuito. Anche nel mondo del diritto, una donazione corrisponde alla descrizione appena fatta: si tratta di un contratto con il quale una persona si priva di un proprio bene a favore di un altro, oppure assume un obbligo nei confronti del beneficiario. In buona sostanza, con la donazione ci si impoverisce, arricchendo allo stesso tempo un’altra persona. Sicuramente avrai sentito parlare delle donazioni che i genitori fanno ai propri figli; anzi, probabilmente anche tu ne hai ricevuta una, in passato. Ebbene, se è così, saprai anche che quando si fa una donazione bisogna stare molto attenti: secondo la legge, infatti, la donazione è un’anticipazione sulla successione, nel senso che il donante dà al suo erede, quando è ancora in vita, ciò che gli toccherebbe (anche solamente in parte) alla sua morte. Proprio per questa ragione, il legislatore guarda con un certo sospetto alle donazioni, prevedendo una serie di strumenti volti a limitarne l’efficacia: uno su tutti, l’azione di riduzione. Quindi, se hai ricevuto in regalo dai tuoi genitori una casa oppure un fondo, ricorda bene che, se gli altri tuoi fratelli hanno avuto di meno, potranno agire contro di te per ottenere ciò che loro spetta di diritto in qualità di eredi. Se questo argomento ti interessa, allora ti invito a proseguire nella lettura: vedremo insieme cosa comporta la donazione ad un solo figlio.

Indice

  • 1 Cos’è la donazione?
  • 2 Come si fa una donazione?
  • 3 Donazione: perché anticipa l’eredità?
  • 4 Quando la donazione lede la quota di legittima?
  • 5 Come si riduce la donazione ad un figlio?
  • 6 Come funziona la riduzione delle donazioni?

Cos’è la donazione?

Prima di parlare della donazione ad un solo figlio, devo spiegarti cos’è la donazione. Secondo la legge, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione [1]. La donazione è un contratto a tutti gli effetti, caratterizzato dall’impoverimento di chi lo compie e dall’arricchimento del beneficiario. L’arricchimento può avvenire in due modi: attraverso il trasferimento di un diritto (ad esempio, della proprietà di un immobile) oppure dell’assunzione di un obbligo (di pagare un debito, di versare una somma di danaro, ecc.).

Come si fa una donazione?

La donazione è un contratto particolare perché necessita di una specifica forma: secondo la legge, la donazione deve essere fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, sotto pena di nullità. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [2].

In pratica, se vuoi donare un’auto o una casa, dovrai recarti dal notaio, portare con te il beneficiario della donazione e due testimoni: solo così potrai avere una donazione efficace. Perché tutti questi formalismi? Perché, come detto nell’introduzione, la legge guarda con sospetto le operazioni compiute a titolo gratuito, in quanto potrebbero celare manovre speculative o, addirittura, truffaldine. Pertanto, una donazione è valida solamente se fatta davanti al notaio.

Donazione: perché anticipa l’eredità?

La donazione ad un solo figlio, come ricordato nell’introduzione, è un’operazione giuridica delicata, in quanto per la legge rappresenta un anticipo sulla futura successione. In buona sostanza, se tuo padre ti intesta un’abitazione e, alla sua morte, non lascia a tuo fratello qualcosa che possa compensare l’immobile che ti è stato regalato, allora sarà possibile impugnare la donazione e “riequilibrare” la situazione ereditaria. Facciamo un altro esempio: Tizio dona a suo figlio Caio un appartamento. Alla morte di Tizio, i figli Caio e Sempronio ereditano i beni del padre, dividendoli equamente (50 per cento ciascuno). Ora, è chiaro che Caio avrà ricevuto dal padre non soltanto la metà dell’asse ereditario, ma anche l’abitazione donatagli mentre era in vita; a differenza di Sempronio, che invece è subentrato solamente nel 50 per cento delle sostanze rimanenti alla morte. Sempronio ha quindi subito un danno.

Per evitare ciò, la legge consente agli eredi che ritengono che la propria quota sia stata lesa dalle donazioni di agire contro queste ultime mediante un’apposita azione, definita di riduzione: con quest’ultima è possibile ottenere quanto sarebbe spettato se la donazione non fosse mai avvenuta.

Quando la donazione lede la quota di legittima?

La donazione ad un solo figlio può essere impugnata mediante azione di riduzione solamente se essa leda la quota di legittima spettante agli eredi legittimari. Come si fa a violare una quota di legittima? Semplice: mediante testamento oppure, quando si è ancora in vita, attraverso le donazioni. Nel primo caso, è ben possibile che Tizio, redigendo il testamento, nulla sappia della necessità di dover lasciare per forza una fetta di eredità alla moglie; oppure, pur avendone conoscenza, decide ugualmente di non trasmetterle niente o, comunque, meno di quello che le spetterebbe.

Allo stesso modo, la quota di legittima potrebbe essere violata attraverso donazioni fatte in vita: Tizio, anziché redigere testamento, in vita ha donato tutto al figlio prediletto, lasciando con un pugno di mosche l’altro. Ebbene, in queste circostanze, cioè quando le quote di legittima sono state lese, gli eredi che hanno subito un danno possono agire in tribunale mediante azione di riduzione. Vediamo di cosa si tratta.

Come si riduce la donazione ad un figlio?

L’azione di riduzione è un’azione giudiziaria, da proporsi mediante atto di citazione, attraverso cui gli eredi legittimari la cui quota sia stata lesa possono ottenerne il ripristino. L’azione di riduzione, quindi, serve a sanare la posizione degli eredi protetti dalla legge (coniuge, figli e ascendenti). Essa va esperita necessariamente dopo la morte del de cuius, allorquando si abbia certezza della lesione dei propri diritti: ed infatti, anche se il defunto, in vita, avesse donato molto ad un solo figlio, all’apertura del testamento egli potrebbe comunque aver lasciato cospicue sostanze agli altri, così da rispettare la legge. Solamente all’apertura della successione, appurata la lesione, è possibile per gli eredi agire con riduzione. L’azione di riduzione si prescrive entro dieci anni che decorrono dal momento in cui può essere esercitata, cioè dal momento dell’accettazione dell’eredità.

Come funziona la riduzione delle donazioni?

L’azione di riduzione si propone citando in tribunale tutte quelle persone, anche diverse dai coeredi, che hanno beneficiato ingiustamente del patrimonio del defunto. L’azione di riduzione, però, presuppone un calcolo preciso: come abbiamo visto sopra, infatti, la legge stabilisce con esattezza le porzioni di eredità da attribuire a ciascun legittimario. Per poter effettuare la giusta stima, è necessario stimare l’asse ereditario al netto dei debiti e delle donazioni fatte in vita. Facciamo un esempio.

Tizio muore senza fare testamento, lasciando moglie e due figli: secondo la legge, a ciascuno spetta un terzo dell’eredità. Supponiamo che il patrimonio di Tizio, alla morte, sia di 90mila euro. Secondo quanto detto, esso dovrebbe dividersi equamente: 30mila euro a testa. Tizio, però, in vita aveva donato ben 60mila euro ad uno dei suoi figli il quale, quindi, alla morte del padre si troverà ad avere 30mila euro più i 60mila già avuti con la donazione. Per evitare questo scompenso, e quindi che gli altri eredi abbiano di meno, la legge consente di agire in riduzione contro chi ha avuto di più.

Per ottenere la giusta quota spettante agli eredi lesi, bisogna sommare al patrimonio lasciato in eredità dal de cuius (90mila euro) la donazione fatta in vita (altri 60mila euro), per un totale di 150mila euro. La nuova ripartizione, quindi, andrà fatta sulla scorta di questo nuovo totale, cioè attribuendo 50mila euro ciascuno.

note

[1] Art. 769 cod. civ.

[2] Art. 782 cod. civ.

[3] Artt. 553 ss. cod. civ.

[4] Art. 2946 cod. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 20/09/2018, autore Mariano Acquaviva, url https://www.laleggepertutti.it/239206_donazione-ad-un-solo-figlio