Quando i debiti superano la possibilità del debitore di restituirli, anche lavorando per tutta la vita, non c’è altra via che trovare un accordo con i creditori. E se questi non vogliono, glielo può imporre il tribunale.

30 Maggio 2018

Ti sei indebitato e non sai come risolvere questo problema? Pensi di non avere i requisiti necessari per accedere alla procedura fallimentare? La legge ti riconosce la possibilità di accedere a particolari procedure per il sovraindebitamentoche ti permetteranno di ripartire da zero.
Quello del sovraindebitamento è un fenomeno in ascesa, dovuto anche alla crisi economica che impera nel nostro Paese da ormai otto lunghi anni. Fino al 2012 non era possibile per un soggetto non imprenditore risolvere questa questione, perché non in possesso dei requisiti per accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Da sei anni a questa parte, però, l’ordinamento ha messo a disposizione dei piccoli imprenditori o dei consumatori delle procedure alternative grazie alle quali, con l’aiuto necessario di un organismo preposto alla composizione della crisi, sarà loro possibile risolvere la situazione di sovraindebitamento. Se quindi sei indebitato e non sai cosa fare, questa potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Indice

  • 1 Che cosa si intende per indebitamento?
  • 2 Perché è un fenomeno preoccupante?
  • 3 C’è una legge che regola l’indebitamento?
  • 4 Quali soggetti possono avvalersi delle procedure previste dall’ordinamento per il sovraindebitamento?
  • 5 Quali sono le procedure previste dall’ordinamento cui il soggetto indebitato può accedere?
  • 6 Cosa si intende per imprenditore non fallibile?
  • 7 Cosa si intende per consumatore?
  • 8 Un caso particolare: l’imprenditore agricolo
    • 8.1 Vantaggi della procedura fallimentare
    • 8.2 Vantaggi della procedura per il sovraindebitamento
  • 9 Come presentare la proposta di attivazione delle procedure previste dall’ordinamento per il sovraindebitamento?

Che cosa si intende per indebitamento?

Il sovraindebitamento delle famiglie è un fenomeno in preoccupante ascesa negli ultimi anni, tanto che le istituzioni sia nazionali che internazionali se ne sono interessate sviluppando dei programmi di prevenzione. ISTAT, associazioni dei consumatori e Banca d’Italia indagano sul sovraindebitamento e sull’insolvenza civile, fornendo un quadro completo sulle condizioni finanziarie dei consumatori e delle famiglie in Italia. Ad oggi si contano circa 59 miliardi di euro di debito, sia verso banche che verso altri istituti finanziari.
All’atto pratico, si possono distinguere due diversi tipi di sovraindebitamento: quello attivo e quello passivo. Il sovraindebitamento attivo è dovuto soprattutto ad una spesa eccessiva effettuata dalle famiglie, basata su un’idea della propria capacità reddituale che non rispecchia la realtà. Diverso è il sovraindebitamento passivo, dovuto a fattori imprevedibili che incidono negativamente sul proprio reddito, come ad esempio la perdita del lavoro oppure una spesa improvvisa piuttosto ingente.

Perché è un fenomeno preoccupante?

Dati Unirec alla mano, più del 40% delle famiglie italiane che presentano un reddito medio-basso si troverebbero in serie difficoltà nel caso in cui dovessero affrontare una spesa imprevista di circa ottocento euro. O ancora, una famiglia su dieci che ha sulle spalle un contratto di mutuo con un istituto bancario riscontra problemi nel rimborsare le rate. Insomma, anche a causa delle crisi economica ormai imperante da almeno otto anni, molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese. Non solo, anche tantissime aziende hanno dovuto chiudere i battenti per mancanza di fondi, aumentando di conseguenza il numero di disoccupati sul territorio italiano, che ad oggi si attesta intorno ai tre milioni.

C’è una legge che regola l’indebitamento?

Sei un soggetto non fallibile ma gravemente indebitato o insolvente? Non preoccuparti, la legge [1] ha provveduto alla creazione di strumenti che consentono una composizione della crisi, garantendoti la possibilità di ripartire da zero. Non importa che tu sia un imprenditore o un consumatore, se non puoi essere assoggettato alle procedure previste in questi casi dalla legge fallimentare potrai accedere a tre procedure differenti, tutte previste dal nostro ordinamento per regolare le crisi da sovraindebitamento. Il legislatore ha inteso tutelare i soggetti non fallibili che si trovano quindi in una situazione economica molto grave, riconoscendo loro la possibilità, ricorrendo i requisiti necessari, di avere un fresh start, quindi di ripartire da zero vedendo rimessi tutti i propri debiti.

Quali soggetti possono avvalersi delle procedure previste dall’ordinamento per il sovraindebitamento?

Le procedure previste dalla legge hanno carattere residuale: ciò significa che possono trovare applicazione solo laddove non si possa ricorrere alle normali procedure fallimentari. Esse riguardano solo alcune particolari categorie di soggetti, quali:

  • il piccolo imprenditore [2], che non è soggetto a fallimento, oppure l’imprenditore non dedito ad attività commerciali;
  • il debitore come il professionista, anche nel caso in cui sia organizzato in eventuali associazioni, che non sia però assoggettabile al regime concorsuale;
  • il consumatore, inteso come persona fisica che assume delle obbligazioni per scopi estranei a quelli commerciali o imprenditoriali della professione eventualmente svolta.

Quali sono le procedure previste dall’ordinamento cui il soggetto indebitato può accedere?

Come già accennato, la legge prevede tre procedure distinte per risolvere il sovraindebitamento di soggetti non assimilabili alle normali procedure fallimentari. Vediamo quali sono:

  1. composizione con accordo: il debitore fa una proposta ai creditori aiutato da un organismo preposto alla soluzione della crisi. Nell’accordo, deve indicare in che modo ha intenzione di pagare i propri debiti sviluppando un vero e proprio piano futuro. Questo piano dovrà essere approvato da un numero di creditori tali da coprire almeno il 60% dell’ammontare totale dei debiti contratti dal debitore. Una volta accettato il piano, esso deve essere depositato in tribunale e diventerà vincolante anche per coloro che inizialmente non vi avevano aderito. Per fare un esempio: se un soggetto ha contratto debiti per un ammontare totale di 100.000 euro, e di questi ne deve 61.000 ad un solo creditore, allora quel singolo creditore, accettando il piano, lo renderà vincolante anche per gli altri.
  2. composizione dedicata al consumatore (anche chiamata «piano del consumatore») questo tipo di composizione è dedicata soltanto a quei debitori consumatori che abbiano contratto debiti per scopi personali, e quindi non legati ad attività di tipo commerciale o imprenditoriale. Anche qui, il consumatore deve redigere un piano di rimborso dei debiti coadiuvato da un organismo apposito. A differenza della procedura appena riportata, questo piano non ha bisogno dell’approvazione dei creditori: se omologato dal tribunale diventerà vincolante;
  3. procedura di liquidazione dei beni: più simile alla procedura fallimentare. In questo caso si nomina un liquidatore, che avrà l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio del debitore. Il liquidatore procederà all’alienazione dei beni: ciò significa che venderà i beni del debitore per ripagare i debiti da quest’ultimo contratti. Il liquidatore ha inoltre la possibilità di cedere eventuali crediti vantati dal debitore, nel caso in cui questi non possano essere riscossi in un termine massimo di quattro anni.

Cosa si intende per imprenditore non fallibile?

La definizione di questo particolare soggetto risulta abbastanza difficile, e si può ricavare soltanto da una lettura al contrario del primo articolo della legge fallimentare, lì dove si indicano i requisiti di cui l’imprenditore commerciale deve essere in possesso per dichiarare il fallimento. Proprio a questo fine, è stata ideata la figura del piccolo imprenditore, il quale può giovare delle procedure previste dal nostro ordinamento per il sovraindebitabento se in possesso dei seguenti requisiti:

  • i suoi guadagni lordi complessivi non devono superare i 200.000 euro annuali;
  • l’attivo patrimoniale non deve superare i 300.000 euro annuali;
  • i debiti accumulati, al momento del deposito della richiesta, non possono superare i 500.000 euro, ivi compresi anche quelli assunti ma non ancora accertati.

Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, può essere considerato tale anche l’imprenditore individuale, quindi al momento del calcolo dell’ammontare del debito devono essere considerati anche i debiti assunti per cause personali.
Nel caso in cui invece l’imprenditore muoia, la procedura per la dichiarazione del fallimento può essere promossa dal suo erede entro un anno dalla scomparsa. Trascorso il termine annuale, l’erede potrà attivare le procedure per il sovraindebitamento soltanto nel caso in cui abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario. Accettare l’eredità con beneficio d’inventario significa che l’erede dell’imprenditore non dovrà pagare tutti i debiti del defunto se il loro ammontare supera il valore del patrimonio ricevuto in eredità.

Cosa si intende per consumatore?

Il consumatore è un debitore, persona fisica, che ha assunto dei debiti per motivi esclusivamente di natura personale [3]. La definizione è sicuramente più rigorosa di quella prevista dal codice del consumo [4], dove il consumatore è indicato come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Un caso particolare: l’imprenditore agricolo

Se ti occupi di coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali o altre attività simili, sappi che ai sensi della legge [5] sei a tutti gli effetti un imprenditore agricolo. L’elemento particolare che caratterizza questa figura di imprenditore è che per lui è possibile accedere sia alle procedure per il sovraindebitamento sia alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Vediamo quindi quali sono i vantaggi dell’una e dell’altra opzione, utili ad indirizzare la scelta dell’imprenditore agricolo.

Vantaggi della procedura fallimentare

  • non sono previste discriminazioni per l’accesso a questa procedura, che si rivolge sia a imprenditori di piccole dimensioni sia a quelli di grandi dimensioni;
  • ci si può avvalere della transazione fiscale;
  • l’imprenditore può scegliere il consulente e l’attestatore cui rivolgersi, a differenza delle procedure per il sovraindebitamento in cui l’organismo preposto è già individuato;
  • la procedura fallimentare può essere preceduta dal concordato di riserva [6], ciò consente al debitore di evitare azioni esecutive o cautelari che non possono invece essere arrestate nella procedura per il sovraindebitamento;
  • non è presente un liquidatore, quindi il debitore mantiene l’amministrazione e la gestione del suo patrimonio;
  • per la procedura fallimentare non sono previsti risoluzione e annullamento dell’accordo.

Vantaggi della procedura per il sovraindebitamento

  • il procedimento è molto meno costoso, non è infatti necessario farsi assistere da consulenti specializzati, ci si può rivolgere direttamente all’organismo preposto alla composizione della crisi;
  • è possibile dilazionare il pagamento dei crediti fino ad un anno;
  • non è necessario per l’impreditore agricolo essere iscritto al registro delle imprese, requisito necessario per la procedura fallimentare;
  • il consenso dei creditori non deve essere precedente alla presentazione della richiesta di attivazione della procedura per il sovraindebitamento, in quanto può essere ottenuto anche durante il corso della procedura stessa;
  • qualora un creditore non avesse comunicato la sua decisione, si presume che esso abbia prestato il proprio consenso alla procedura.

Come presentare la proposta di attivazione delle procedure previste dall’ordinamento per il sovraindebitamento?

Come già accennato, la procedura per il sovraindebitamento si articola in diversi procedimenti:

  • la composizione della crisi mediante accordo con i creditori oppure con un piano del consumatore;
  • la procedura di liquidazione del patrimonio.

Per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore, la relativa richiesta deve essere inviata all’organismo preposto alla composizione della crisi. La legge infatti prescrive che la proposta sia valida solo se il debitore è coadiuvato da questo organismo. Volendo il debitore potrebbe anche rivolgersi ad un consulente di fiducia, ma resta ferma la necessaria presenza dell’organismo di composizione della crisi (OCC).
La documentazione necessaria al fine di inoltrare la proposta deve contenere:

  • elenco dei creditori e relativi debiti;
  • elenco dei beni di proprietà del debitore;
  • tutti gli atti di disposizione compiuti nei cinque anni antecedenti alla richiesta;
  • dichiarazioni dei redditi dei tre anni antecedenti alla richiesta;
  • documento dell’OCC che attesta la fattibilità del piano del consumatore;
  • elenco delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
  • nel caso del piano del consumatore sono necessarie anche le motivazioni per cui il debitore ha contratto debiti che non può ripagare.

La proposta così formulata dovrà essere depositata presso il tribunale competente, ossia quello del luogo dove risiede il debitore o consumatore.

note

[1] Legge 27 gennaio 2012 n. 3., successivamente modificata con D.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
[2] Art.1 Legge Fallimentare, modificata dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59.
[3] Art. 6, comma 2, lettera b), Legge 3/2012.
[4] Art. 3, comma 1, lettera a), Codice del consumo.
[5] Art. 2135 cod. civ.
[6] Art. 182-bis, sesto comma, legge fallimentare.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/210414_indebitati-cosa-fare