Ex specializzandi 1983-1990: l’Italia è responsabile per non aver applicato la direttiva europea e i medici hanno diritto al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione non ricevuta negli anni di specializzazione.

La Corte di Giustizia europea, con una recentissima sentenza [1], ha ribadito il diritto dei medici ex specializzandi, a partire dal 1982 ad essere «adeguatamente remunerati», a prescindere dall’adozione, da parte dello Stato, di misure di trasposizione della direttiva europea.

II diritto dei medici ex specializzandi negli anni 1982-1990 alla remunerazione per il periodo di specializzazione, nonostante sia stato espressamente previsto dalla legislazione comunitaria dell’epoca, non è stato applicato dal legislatore italiano.

Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a causa dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva in materia di remunerazione degli specializzandi, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della diritto europeo.

Responsabilità risarcitoria dello Stato nei confronti dei medici ex specializzandi

Al riguardo, è stata infatti riconosciuta la responsabilità per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive comunitarie nei confronti dei medici specializzandi. In particolare è stata accertata la responsabilità per inadempimento di un’obbligazione preesistente ex lege dello Stato di natura indennitaria, per attività non antigiuridica nei confronti di quei medici che siano stati ammessi alle scuole di specializzazione nel territorio italiano negli anni 1982-1990.

Poiché lo Stato italiano ha recepito con ritardo le direttive comunitarie in questione (non rispettando il termine prescritto del 31.12.1982) e in modo inadeguato, riconoscendo il diritto a percepire la remunerazione prevista dal D.Lgs. n. 257/1991 solo a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione mediche a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ha cagionato un danno ai soggetti la cui frequenza risalga agli anni antecedenti o “a cavallo” dell’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento.

Le direttive in questione, infatti, non sono autoesecutive e la tardiva o inadeguata adozione ad opera della legislazione nazionale di dettaglio fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, comprensivi sia di quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando sia di quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili.

Risarcimento medici ex specializzandi: cosa dice la Corte europea

La sentenza della Corte di giustizia europea ha chiarito i seguenti aspetti:

  1. qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
  2. l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata.
  3. una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

note

[1] Corte di Giustizia europea, sent. C-616/16 del 25.01.2018.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/192852_medici-ex-specializzandi-leuropa-riconosce-il-risarcimento