Pignoramento: tutto quello che c’è da sapere. Quando si può procedere a pignoramento? Quali beni sono impignorabili? Cosa si può pignorare? Cos’è l’espropriazione?

24 Giugno 2019

Sicuramente avrai sentito diverse volte parlare di pignoramento, e senz’altro avrai ricondotto tale espressione alla situazione debitoria di qualcuno. E in effetti è così: il pignoramento coinvolge i beni del debitore sottraendoglieli, fisicamente o solo giuridicamente, al fine di soddisfare le ragioni del creditore. Pignorare una cosa, infatti, significa toglierla al debitore per consentire di tutelare il creditore. Fin qui tutto chiaro; diverso, invece, è il discorso inerente a come si svolge il pignoramento.

Il pignoramento, aprendo le porte alla procedura esecutiva, cioè all’espropriazione forzata, rappresenta un momento cruciale per ciò che accadrà in seguito, e cioè per il procedimento che porterà (con ogni probabilità) a privare il debitore di uno o più beni per poter estinguere la propria obbligazione. Pignoramento: come si svolge? Trattandosi di un argomento molto delicato, ti invito a proseguire nella lettura: vedremo come si fa e come si svolge un pignoramento.

Indice

  • 1 Pignoramento: cos’è?
  • 2 A cosa serve il pignoramento?
  • 3 Quando non occorre il pignoramento?
  • 4 Quando si può procedere a pignoramento?
  • 5 Cosa si può pignorare?
  • 6 Quali beni non si possono mai pignorare?
  • 7 I beni relativamente impignorabili
  • 8 Crediti impignorabili: quali sono?

Pignoramento: cos’è?

Secondo la legge [1], il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione.

In poche parole, il pignoramento non è altro che un atto che il creditore fa notificare al debitore, contenente l’avvertimento di non disporre in alcun modo dei beni pignorati. Ad esempio, se sei creditore di cinquemila euro e ritieni che l’autovettura del tuo debitore valga pressappoco questo importo, puoi sottoporre a pignoramento il suo veicolo al fine di chiederne la vendita (così potrai soddisfarti sul ricavato) oppure l’assegnazione diretta. Con il pignoramento dirai al debitore di non disporre dell’auto in quanto essa è destinata ad estinguere la sua obbligazione.

A cosa serve il pignoramento?

L’effetto principale del pignoramento non è tanto quello di avvertire il debitore che a breve si procederà ad esecuzione forzata, quanto impedirgli di poter disporre della cosa pignorata: ed infatti, se il debitore volesse vendere il bene colpito dal pignoramento, tale vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà comunque chiedere di soddisfarsi su di essa come se non fosse mai uscita dal patrimonio del debitore.

Detto in termini un po’ più giuridici, il pignoramento crea sul bene un vincolo di indisponibilità, nel senso che, dal pignoramento in avanti, il bene sarà preordinato a soddisfare il diritto del creditore.

Quando non occorre il pignoramento?

Secondo la legge [2], il pignoramento costituisce l’inizio dell’espropriazione forzata, salvi i casi in cui i beni siano già soggetti a pegno oppure ad ipoteca: in questa ipotesi, l’istanza di assegnazione o di vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da formale atto di pignoramento. In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto [3].

Quando si può procedere a pignoramento?

Se sei creditore di una determinata somma di danaro non potrai agire immediatamente con il pignoramento: questa ingiunzione, infatti, è possibile solamente dopo aver seguito un iter preciso, fatto di ulteriori comunicazioni e avvertimenti.

Innanzitutto, per poter procedere occorre che tu sia in possesso di un valido titolo esecutivo [4], cioè di un atto che formalmente certifichi il tuo diritto di credito; questo titolo può essere rappresentato da un decreto ingiuntivo, da una sentenza, da una cambiale, ecc.

Dopodiché, cioè dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, dovrai notificare al debitore un formale atto di precetto: si tratta di un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata [5].

Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione, cioè non è stato notificato il pignoramento (ovvero, come visto sopra, nel caso di beni sottoposti a pegno o ipoteca, non si sia proceduto con istanza di vendita o assegnazione). Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso [6].

In estrema sintesi, quindi, prima di procedere al pignoramento dovrai:

  • ottenere un titolo esecutivo (una sentenza o un decreto ingiuntivo, ad esempio);
  • notificare precetto e titolo esecutivo.

Solo dopo aver adempiuto a questi oneri potrai far redigere al tuo avvocato un atto di pignoramento con cui cominciare l’espropriazione forzata.

Cosa si può pignorare?

L’atto di pignoramento è fondamentale in quanto con esso sarai chiamato a scegliere il tipo di espropriazione forzata di cui vorrai avvalerti per soddisfare le tue ragioni. Nello specifico, il nostro ordinamento giuridico prevede tre tipi di espropriazione:

  • espropriazione mobiliare, se il pignoramento ha ad oggetto denaro o altri beni mobili;
  • espropriazione immobiliare, nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili;
  • espropriazione presso terzi, se il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi (pensa allo stipendio o alla pensione).

Ebbene, a seconda dei beni che “prenderai di mira” nell’atto di pignoramento, determinerai la natura dell’espropriazione: ad esempio, se il pignoramento riguarda il conto corrente del debitore, porrai in essere un pignoramento presso terzi e, di conseguenza, darai il via ad un’espropriazione analoga; se, invece, pignori la sua abitazione, allora darai vita ad un’espropriazione immobiliare.

Devi sapere, però, che non tutti i beni del debitore possono essere pignorati. Prosegui nella lettura per sapere quali sono i limiti del pignoramento.

Quali beni non si possono mai pignorare?

Esistono dei beni mobili che, per legge, non possono essere pignorati. Il codice di procedura civile distingue tra un’impignorabilità assoluta ed una relativa: rientrano nella prima categoria tutti i beni che sono fondamentali per il sostentamento o per il lavoro del debitore (e delle persone con lui conviventi), nonché una serie di cose che abbiano un particolare valore affettivo o religioso, la cui privazione rappresenterebbe un’umiliazione per il debitore. Non possono essere pignorati nemmeno gli animali da affezione, da compagnia o quelli utilizzati a fini terapeutici (pet therapy).

Sono beni mobili assolutamente impignorabili [7]:

  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio di un culto religioso. Ciò significa che al debitore non possono essere pignorati tutti quegli oggetti che gli servono per pregare o, comunque, per esprimere la sua fede;
  • tutte le cose che qualsiasi persona conserva in casa e che rendono la propria abitazione tale; non sono inoltre pignorabili gli effetti personali. Non possono pertanto formare oggetto di pignoramento: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli della cucina, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Sono invece pignorabili i predetti beni (ad eccezione del letto) qualora siano di rilevante valore economico, ad esempio perché di particolare pregio artistico o di antiquariato;
  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone che convivono con lui;
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore. Pertanto, non sarà possibile pignorare tutti i testi di cui si avvale un avvocato per l’esercizio della propria professione, ad esempio;
  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio (pensa a chi fa il poliziotto);
  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che facciano parte di una collezione;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, sempre che non abbiano fini produttivi, alimentari o commerciali. Ciò significa che il proprio gatto o cane non sarà pignorabile, mentre lo sarà una mucca o una pecora;
  • gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

I beni relativamente impignorabili

Accanto alle cose mobili che non possono mai essere pignorate e che abbiamo visto nel paragrafo precedente, la legge individua un’altra serie di beni mobili la cui impignorabilità è relativa, cioè è sottoposta al ricorrere di alcune condizioni. Rientrano in questa categoria:

  • gli oggetti adibiti al servizio e alla coltivazione del fondo, i quali possono essere sottoposti ad espropriazione forzata solo in mancanza di altri beni mobili su cui soddisfarsi [8];
  • frutti raccolti o separati dal suolo, che possono essere pignorati separatamente dall’immobile al quale accedono soltanto nelle ultime sei settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi e i bachi da seta che si trovino sui rami a formare il bozzolo [9].

Crediti impignorabili: quali sono?

Tra i beni mobili impignorabili rientrano anche alcune tipologie di credito: come detto più sopra parlando dell’espropriazione forzata, tra i beni mobili rientrano infatti anche le somme di danaro e quindi, per estensione, anche i crediti che il debitore vanta verso terzi.

La legge [10] dice che non sono pignorabili, tra gli altri:

  • gli alimenti, come ad esempio quelli che si devono all’ex coniuge o al figlio;
  • i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici;
  • i sussidi destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza;
  • le somme a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, se non nei limiti dell’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà;
  • le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge.

note

[1] Art. 492 cod. proc. civ.

[2] Art. 491 cod. proc. civ.

[3] Art. 502 cod. proc. civ.

[4] Art. 474 cod. proc. civ.

[5] Art. 480 cod. proc. civ.

[6] Art. 481 cod. proc. civ.

[7] Art. 514 cod. proc. civ.

[8] Art. 515 cod. proc. civ.

[9] Art. 516 cod. proc. civ.

[10] Art. 545 cod. proc. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 23/06/2019, autore Mariano Acquaviva, url https://www.laleggepertutti.it/283206_pignoramento-come-si-svolge?fbclid=IwAR2Ax2u1gMEeF3BfOos87IRCcK5KPUodA6zUlVWwd9SNZwQ2IHj-g9qxVgM

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