Atto di pignoramento: cos’è e a cosa serve? Quali atti sono inefficaci nei confronti del creditore? Espropriazione: quanti tipi? Sequestro conservativo: cos’è?

20 Maggio 2019

Dici pignoramento e pensi ai debiti: un’associazione tanto automatica quanto corretta. Il pignoramento rappresenta, come vedremo meglio nel corso di questo articolo, l’atto iniziale con cui comincia formalmente l’esecuzione forzata, cioè la procedura che consente al creditore di poter soddisfare i propri diritti anche senza il consenso del debitore. In poche parole, il pignorante ti dice: «continua pure a non pagare, tanto prenderò lo stesso quello che mi spetta». La legge consente infatti a chi dimostra di averne diritto di poter ottenere soddisfazione anche senza la spontanea volontà del debitore. Ti sei mai chiesto cosa vuol dire pignoramento? Il pignoramento può essere un concetto difficile da spiegare, soprattutto perché, come ti dirò, esso non consiste in un’azione “pratica”: in altre parole, il pignoramento si risolve in una mera intimazione, non essendo un atto che priva materialmente di uno o più beni il proprietario-debitore. Può sembrare un avvertimento inutile: in realtà, per la legge è fondamentale, visto che rappresenta il principio della procedura esecutiva. Se ne vuoi sapere di più, ti invito a proseguire nella lettura di questo articolo: vedremo insieme come funziona e cosa vuol dire pignoramento.

Indice

  • 1 Cos’è il pignoramento?
  • 2 Pignoramento: a cosa serve?
    • 2.1 Esempio di pignoramento
  • 3 Le alienazione anteriori al pignoramento
  • 4 Gli atti successivi al pignoramento e comunque inefficaci
  • 5 Pignoramento: tipologie di espropriazione
  • 6 La conversione del sequestro in pignoramento: cos’è?
    • 6.1 Esempio di conversione del sequestro in pignoramento

Cos’è il pignoramento?

L’atto di pignoramento è l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, così come risultante dal titolo esecutivo, i beni che si assoggettano all’espropriazione. Il pignoramento non coinvolge solo il singolo bene cui è rivolto, ma anche le pertinenze, i frutti e qualsiasi altra cosa che possa ritenersi collegata (anche non materialmente) al bene stesso [1].

Come anticipato nell’introduzione, quindi, il pignoramento è un atto formale, un documento che viene recapitato dall’ufficiale giudiziario (su incarico dell’avvocato del creditore) presso la residenza del debitore al fine di avvisarlo del fatto che non deve disporre giuridicamente dei beni colpiti dall’atto di pignoramento.

Pignoramento: a cosa serve?

Il pignoramento serve ad evitare che una persona, pur di sottrarsi al proprio debito, ceda i suoi beni a terzi o, comunque, se ne disfi per risultare nullatenente davanti al creditore. In pratica, il pignoramento serve ad evitare che il debitore si impoverisca volontariamente (e, spesse volte, fittiziamente, con finte donazioni, ad esempio) per impedire che il creditore possa rivalersi sui suoi beni.

Se il debitore contravviene all’ingiunzione di pignoramento fattagli dall’ufficiale giudiziario, il risultato sarà l’inefficacia degli atti compiuti [2]. In poche parole, se il debitore si vede pignorata l’automobile e lui, in spregio all’avvertimento, decide ugualmente di cederla, la vendita non sarà opponibile al creditore per cui è stato disposto il pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà comunque chiederne la vendita all’asta.

Il pignoramento ha quindi la funzione di vincolare i beni da assoggettare ad esecuzione, rendendo inefficaci, nei confronti del creditore che ha chiesto il pignoramento, gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati.

Si tratta di un’ipotesi di inefficacia relativa, in quanto l’atto di alienazione non è di per sé invalido o inefficace, ma semplicemente non è opponibile al creditore pignorante: se quest’ultimo viene soddisfatto in altro modo, pertanto, l’atto di alienazione rimane valido ed efficace tra le parti.

Esempio di pignoramento

Facciamo un esempio. Tizio è debitore di Caio; nonostante ripetute richieste di restituzione di quanto dovuto, Tizio continua a non pagare. Caio allora si rivolge al suo avvocato e ottiene un decreto ingiuntivo dal giudice. il decreto viene notificato a Tizio; dopodiché, gli viene notificato anche il precetto, cioè l’atto che intima al debitore di pagare entro dieci giorni l’importo dovuto, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.

Se anche il precetto non sortisce effetti, allora Caio potrà decidere di andare avanti con la procedura esecutiva: pertanto, farà notificare a Tizio, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, atto di pignoramento con cui gli si intima di non disporre più della sua autovettura, la quale verrà venduta per ricavarne la somma da dare a Caio. Tizio, nonostante l’atto di pignoramento, cede la sua macchina a Sempronio. Cosa succede a questo punto?

Ebbene, poiché il pignoramento aveva colpito proprio il bene (l’auto) che Tizio ha venduto, Caio potrà ugualmente rivalersi su di essa, anche se, formalmente, oramai appartiene a Sempronio. La vendita, infatti, poiché è stata effettuata dopo il pignoramento, è inefficace per il pignorante, per il quale il bene non è mai fuoriuscito dal patrimonio del debitore.

Ciò non significa, però, che l’atto di vendita sia invalido: ed infatti, se Tizio decide di adempiere il suo debito con Caio pagandolo in contanti, Caio potrà ritenersi soddisfatto e l’auto resterà di Sempronio.

Le alienazione anteriori al pignoramento

Finora ti ho spiegato cosa vuol dire pignoramento e quali sono i suoi effetti; in particolare, ti ho detto che gli atti di alienazione dei beni già pignorati sono inefficaci nei riguardi del pignorante. Da quanto appena detto potresti desumere il principio inverso, e cioè che tutti gli atti compiuti sui beni prima della notifica del pignoramento siano perfettamente efficaci. Ciò è vero, ma non sempre.

La legge [3] sancisce l’inefficacia nei confronti del creditore pignoratizio di quegli atti di alienazione che non sono stati seguiti dalla pubblicità prescritta dall’ordinamento; in tal modo, viene tutelato l’affidamento dei creditori che hanno agito sui beni ancora formalmente di proprietà del debitore, nella fondata convinzione di potersi soddisfare su di essi.

Esempio. Tizio vende a Sempronio una piccola casa; il rogito notarile, però, non viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari: ciò significa che l’acquisto, seppur valido tra le parti (cioè tra Tizio e Sempronio), non è efficace nei confronti dei terzi perché non è stato debitamente pubblicizzato.

Di conseguenza, se Caio, creditore di Tizio, gli notifica atto di pignoramento avente ad oggetto la casa che ha venduto a Sempronio, e tale pignoramento viene trascritto prima della trascrizione dell’atto di vendita, egli potrà “aggredire” il bene immobile che, sebbene venduto, risulta ancora intestato a Tizio nei registri della conservatoria.

In poche parole, la legge tutela il creditore che ha deciso di pignorare un bene che, negli appositi registri, risulta ancora intestato al debitore.

Gli atti successivi al pignoramento e comunque inefficaci

Da ciò deriva l’inefficacia, nei confronti del pignorante, di tutte:

  • le alienazioni di beni immobili o di beni mobili registrati che sono state trascritte dopo la trascrizione del pignoramento. La legge [4], infatti, dice che gli atti di disposizione che hanno ad oggetto beni immobili (abitazioni, terreni, ecc.) non hanno effetto nei riguardi dei terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti su questi beni immobili in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi;
  • le cessioni dei crediti che siano state notificate al debitore o da questi accettate successivamente al pignoramento;
  • le alienazioni di universalità di beni mobili (tipo una biblioteca) che non hanno data certa;
  • le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento e che non risultino da atto avente data certa.

Pignoramento: tipologie di espropriazione

A seconda del bene che l’atto di pignoramento “colpisce”, si potrà avere un’esecuzione forzata di tipo diverso. E così, potremo avere:

  • un’espropriazione mobiliare, se il pignoramento ha ad oggetto denaro o altri beni mobili;
  • un’espropriazione immobiliare, nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili;
  • un’espropriazione presso terzi, se il pignoramento ha ad oggetto crediti del debitore o altre cose mobili appartenenti al debitore ma nella disponibilità di terzi (pensa allo stipendio o alla pensione).

Il creditore può scegliere tra l’una e l’altra forma di espropriazione e può utilizzare più mezzi di espropriazione insieme, ma il debitore può chiedere al giudice di limitare l’espropriazione ad una di tali modalità, scelta dal creditore o dal giudice stesso.

Questi vari tipi di espropriazione seguono procedure diverse regale dalla legge, ma tutte sono accomunate dall’atto di pignoramento: tale ingiunzione, infatti, rappresenta sempre il primo atto che il creditore deve porre in essere prima dell’inizio della procedura esecutiva.

La conversione del sequestro in pignoramento: cos’è?

Il pignoramento è un atto con cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi dal compiere qualsiasi atti di disposizione sul bene pignorato. È possibile, però, che il pignoramento derivi da una procedura già posta in atto precedentemente: sto parlando del sequestro conservativo che si trasforma in pignoramento. Mi spiego meglio.

Secondo la legge, il creditore può chiedere il sequestro conservativo di uno o più beni mobili o immobili del creditore quando, in attesa della sentenza definitiva del giudice, esiste il pericolo che il debitore trasferisca o consumi quei beni [5]. In questo modo, tutte le operazioni compiute sui beni sequestrati (vendita, concessione in usufrutto, ecc.) non hanno effetto nei confronti nel creditore [6]: il sequestro, infatti, non comporta un’indisponibilità solamente materiale dei beni, quanto un’indisponibilità giuridica, nel senso che i beni sequestrati, anche se dovessero rimanere presso il debitore, sarebbero comunque preservati a favore del creditore.

In pratica, se il debitore decide di vendere l’auto posta sotto sequestro, la vendita sarebbe inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà rivalersi sulla vettura anche se essa è stata formalmente ceduta ad altri. Orbene, il sequestro diventa pignoramento subito dopo che il giudice abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti del debitore [7].

Esempio di conversione del sequestro in pignoramento

Facciamo un esempio: se, durante lo svolgimento del processo volto a riconoscere un tuo credito, hai avuto notizia del fatto che il tuo debitore sta svendendo le sue proprietà, puoi chiedere al giudice di porre sotto sequestro uno o più beni dello stesso, in proporzione al valore del tuo credito. Se all’esito del giudizio il magistrato ti darà ragione, allora il sequestro diventa pignoramento automaticamente.

La conversione del sequestro in pignoramento opera di diritto al momento della pubblicazione della sentenza di condanna, senza attendere che questa passi in giudicato: è, pertanto, sufficiente la condanna in primo grado.

Sequestro conservativo e pignoramento: differenza

Sequestro conservativo e pignoramento hanno effetto sostanzialmente analogo: quello di sottrarre determinati beni alla disponibilità del legittimo proprietario. Tra i due istituti, però, c’è una differenza fondamentale: mentre il sequestro conservativo, essendo una misura cautelare, può intervenire addirittura prima che il credito sia consacrato in un titolo, il pignoramento può essere notificato solamente in presenza di un titolo esecutivo perfetto (ad esempio, un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza, ecc.).

note

[1] Art. 2912 cod. civ.

[2] Art. 2913 cod. civ.

[3] Art. 2914 cod. civ.

[4] Art. 2644 cod. civ.

[5] Art. 2905 cod. civ.

[6] Art. 2906 cod. civ.

[7] Art. 686 cod. proc. civ.

Fonte articolo: sito web La Legge Per Tutti del 19/05/2019, autore Mariano Acquaviva, url https://www.laleggepertutti.it/282432_pignoramento-cosa-vuol-dire?fbclid=IwAR0XFY5qHxYSHGzochUgosj0896fRg-7p7C6XMwW7dQ4LidhWkZCiX5nFoA

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