Se una società viene cancellata dal registro delle imprese ma ha ancora dei crediti da riscuotere o debiti da pagare cosa rischiano i soci?

Nel Paese dove è facile sfuggire ai creditori, giudici e parlamento si sono trovati ad affrontare il problema di quelle società che chiudono per non pagare i creditori o di quelle altre che, invece, vorrebbero cancellarsi dal registro delle imprese ma senza rinunciare ai crediti non ancora riscossi. Nel primo caso, si vuol evitare che un semplice atto volontario dei soci possa frustrare le ragioni dei creditori non ancora soddisfatti (si pensi a quelli che hanno in corso una causa o che tentennano nel recupero dei propri crediti); dall’altro lato, invece, si tende a privilegiare la scelta di porre fine alla vita della società per non sostenere costi ingenti che la sua gestione comporta, senza però pregiudicare il diritto dei soci di riscuotere le somme non ancora pagate dai debitori. Insomma, in caso di società chiusa, che fine fanno debiti e crediti? La questione è stata affrontata più volte dalla Cassazione. La più importante delle sentenze risale al 2013 ed è stata emessa dalle Sezioni Unite [1]. Vediamo cosa succede in questi casi.

Indice

  • 1 Che succede quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese?
  • 2 Quanto rischiano i soci alla chiusura della società?
  • 3 Che fine fanno i debiti fiscali quando viene chiusa una società?
  • 4 Fallimento della società estinta

Che succede quando una società viene cancellata dal Registro delle Imprese?

Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese non esiste più (eccezion fatta – ma solo per un periodo di tempo limitato – per il fisco, ma di ciò parleremo più avanti). La società, insomma, muore. E, come per le persone fisiche alla cui morte subentrano gli eredi, anche la società ha i suoi eredi: i soci. I soci ereditato quindi tutti i rapporti ancora pendenti al momento dell’estinzione della società, ossia tutti i debiti e i crediti. Questo significa che i soci, da un lato, diventano responsabili personalmente dei debiti non ancora pagati dalla società cui appartenevano e, dall’altro lato, diventano titolari dei crediti non ancora riscossi dalla stessa società.

In termini pratici, chi avanza un credito da una società e non riesce a riscuoterlo perché questa viene chiusa può rivalersi contro i soci. È legittimo allora notificare un decreto ingiuntivo ai soci nonostante la società sia stata cancellata dal registro delle imprese. Invece se la società è creditrice di altri soggetti può ugualmente chiudere senza dover cedere i suddetti crediti ai soci: questi infatti subentrano in automatico nel relativo diritto alla riscossione.

Quanto rischiano i soci alla chiusura della società?

A questo punto bisogna chiedersi: in che misura sono responsabili i soci per i debiti lasciati dalla società? La risposta varia a seconda che si tratti di società di persone (Snc, Sas, Società semplice) o società di capitali (Srl, Spa, Sapa).  Il regime della responsabilità dei soci è diverso a seconda della tipologia di società utilizzata. Difatti:

  • nelle SrlSpa e Sapa (ossia le società di capitali) i soci non mettono a rischio mai il proprio patrimonio personale. Se la società dovesse “andare male”, chiudere o fallire, tutto ciò che perdono è il capitale versato all’atto della costituzione della società stessa e i successivi versamenti fatti. I creditori quindi non possono pignorare i beni dei soci, ma solo quelli della società (conto corrente, immobili, ecc.). Se la società non ha alcun bene, i creditori non possono fare altro che chiederne il fallimento, ma non potranno mai agire contro il patrimonio personale dei vari soci;
  • nelle Sas, Snc e nelle società semplici (ossia le società di persone) i soci mettono a rischio anche il patrimonio personale: difatti i creditori possono pignorare i loro beni se la società è “nullatenente”.

Ebbene, questa distinzione rimane anche al momento della morte della società. Difatti:

  • con la chiusura della società di capitali, i soci continuano ad essere responsabili solo nei limiti delle proprie quote e, comunque, entro un importo massimo pari a quanto percepito con l’ultimo bilancio di liquidazione. Se con questo bilancio non hanno ottenuto alcunché, non rischieranno nulla;
  • con la chiusura della società di persone, invece, i soci continuano a rischiare con i propri patrimoni personali. Facile altrimenti sarebbe chiudere, ad esempio, una Snc nel momento in cui c’è un rischio di liquidità per non trasferire i debiti sui soci.

Sono questi i concetti affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite appena citata. Afferma la Cassazione, che la cancellazione della società dal Registro delle imprese, pur provocando l’estinzione della società stessa, non determina la scomparsa dei debiti che la società aveva nei riguardi dei terzi; è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori che per l’appunto sono i soci. I soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto [2].

In sintesi: la società cancellata è definitivamente morta; i soci ne sono gli eredi.

Che fine fanno i debiti fiscali quando viene chiusa una società?

Solo per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) e solo per i debiti fiscali (ad es. accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, ecc.). la società continua a vivere per altri cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Vuol dire che a rispondere dei debiti è sempre la società che può anche essere trascinata in tribunale o dichiarata fallita [3].

Fallimento della società estinta

Resta però il fatto che, per chiedere il fallimento, qualsiasi creditore (e anche il fisco) hanno solo un anno di tempo dal momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese [4]. In questo ordine di idee, il termine annuale è inderogabile: se la dichiarazione di fallimento non interviene entro l’anno dalla cancellazione la società cancellata non è più fallibile. Non importa che il creditore sia stato diligente e abbia presentato tempestivamente l’istanza di fallimento entro l’anno: se il Tribunale non si pronuncia entro l’anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese il fallimento non può più essere dichiarato. Tale regola vale anche per il fisco, benché per esso la società si considera ancora in vita fino a cinque anni dalla cancellazione.

LEGGE:

[1] Cass. S.U. sent. n. 6071/2013: Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)  le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b)  si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

[2] Quindi, «come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell’ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali»

[3] Art. 28 co. 4, d.lgs. n. 175/2014: «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».

[4] Art. 10 legge fall.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/191658_societa-chiusa-che-fine-fanno-debiti-e-crediti