Come fare per escludere il garage dalla superficie tassabile e non pagare la tassa sui rifiuti.

Garage, autorimesse e box auto: il Comune può considerarli aree tassabili e richiedere il pagamento della tassa sui rifiuti? La Tari (o Tarsu) deve essere pagata anche se il garage non produce rifiuti perché destinato a mero locale di parcheggio dell’auto o a magazzino? È una domanda che i cittadini si pongono spesso e alla quale la giurisprudenza ha dato una risposta più o meno univoca, subordinando l’esenzione dalla tassa rifiuti sui garage e box auto ad un’apposita dimostrazione che tali locali non siano idonei a produrre spazzatura. L’onere della prova sarebbe tuttavia a carico del contribuente. Vediamo allora se chi possiede un garage deve pagare la tassa sui rifiuti e come fare per avere l’esenzione Tari.

Tassa rifiuti: quando deve essere pagata

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione. Il relativo onere della prova incombe al contribuente.

Esenzione tassa rifiuti: come ottenerla

La legge prevede a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. In altri termini, la legge presume che un locale coperto, a prescindere dall’utilizzo che ne fa il contribuente, produce rifiuti.

Secondo la Cassazione, deve quindi essere il contribuente a dimostrare l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso.

Tale impossibilità non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” [1].

Esenzione tassa rifiuti: cosa dimostrare

Il contribuente è tenuto a presentare al Comune, entro un determinato termine, (generalmente a gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili), una denuncia unica con l’indicazione dei dati prescritti, avente effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, dovendo, in caso contrario, denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione rilevante [2].

Nella dichiarazione il contribuente deve specificare che il garage, in quanto inidoneo a produrre rifiuti perché destinato al mero parcheggio dell’autovettura, deve essere escluso dalla superficie tassabile.

È pur vero che spetta all’ente impositore fornire la prova dell’obbligazione tributaria, ma tale onere probatorio si ribalta sul contribuente qualora sia quest’ultimo a volersi vedere riconoscere l’esclusione dal tributo. Pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone dei territorio comunale [3].

Tassa rifiuti: differenza tra garage coperti e autorimesse scoperte

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione [4], mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell’abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo, nell’ipotesi di garage siti all’interno di locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile.

La legge, nello stabilire che la tassa può essere commisurata a determinati parametri – quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell’equità contributiva, ossia della legittimità dell’atto amministrativo.

Dunque, dato che anche i garage producono rifiuti apprezzabili, il possessore deve pagare la tassa rifiuti a meno che non dimostri i presupposti dell’esenzione e renda l’apposita dichiarazione al Comune.

note

[1] Cass. sentt. n.11351/2012; 16858/2014; 9731/2015; n. 1722/2016; n. 8581/2017.

[2] Cass. sent. n. 14469/2014.

[3] Cass. sent. n. 775/2011.

[4] Cass. sent. n. 4961 del 2.03.2018.

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/197219_garage-devo-pagare-la-tassa-sui-rifiuti