Cartella esattoriale di pagamento: come cancellare il debito se la richiesta di pagamento è fuori termine. 

Non impugnare la cartella esattoriale nei termini di legge significa lasciare che diventi definitiva e, quindi, non poter più contestare la ragione del debito. Anche i successivi solleciti, intimazioni di pagamento, fermi, ipoteche o pignoramenti non possono essere impugnati se non si è agito contro la prima cartella. I termini per il ricorso contro le cartelle di pagamento sono di 60 giorni (alla Commissione tributaria) se il debito origina da imposte; di 30 giorni (al giudice di pace) per le cartelle con sanzioni amministrative e contravvenzioni stradali; di 40 giorni (al tribunale ordinario, sezione lavoro) per le cartelle relative a contributi previdenziali e assistenziali. Una volta che è scaduto l’ultimo giorno per promuovere il ricorso, il contribuente non ha più modo di far annullare la cartella salvo vi siano stati gravi errori nella notifica che ne hanno impedito la conoscenza. Vi è sempre un’ultima possibilità per liberarsi del debito ed è la prescrizione: anche infatti la cartella esattoriale non impugnata si prescrive per decorso del tempo. Che significa? E soprattutto, in caso di prescrizione dei debiti col fisco, come fare a cancellarli? Di tanto si è occupata spesso la giurisprudenza e, da ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia [1] con una sentenza che esula dall’indirizzo maggioritario. È l’occasione per tornare su un tema sempre caro ai contribuenti.

In questo articolo ti spiegheremo quando si forma la prescrizione dei debiti col fisco e cosa fare per farli cancellare.

Indice

  • 1 Prescrizione debiti col fisco
  • 2 Come far valere la prescrizione della cartella di pagamento
  • 3 Come fare contro le cartelle mai notificate?

Prescrizione debiti col fisco

Se hai un debito con il Comune per non aver pagato le tasse sulla casa e l’amministrazione non ti chiede mai i soldi che le devi, dopo cinque anni non può più farlo né può inviarti un accertamento. Se l’ente si accorge dopo dieci anni che non hai mai pagato l’imposta sui rifiuti ti può chiedere solo gli arretrati degli ultimi cinque anni. Anche in questo caso infatti il decorso del tempo gioca contro il creditore che non può esigere le somme a lui dovute oltre un certo periodo.

Questo concetto va sotto il nome di prescrizione del debito: se una somma non viene pretesa entro un predeterminato periodo – variabile a seconda del tipo di debito – non può più essere riscossa e l’eventuale pignoramento sarà illegittimo.

La regola vale anche con le cartelle esattoriali. Se dopo la notifica della cartella, l’Agente della Riscossione non procede a intimare il pagamento né notifica atti di fermi, ipoteche o dell’esecuzione forzata, il contribuente è libero dal debito.

La prescrizione delle cartelle esattoriali varia a seconda della relativa causale. In particolare si prescrivono in :

  • 10 anni: Irpef, Iva, Irap, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai;
  • 5 anni: Imu, Tasi, Tari, sanzioni amministrative, multe stradali, contributi previdenziali Inps e Inail;
  • 3 anni: bollo auto.

Come far valere la prescrizione della cartella di pagamento

Prima di occuparci dell’interessante caso analizzato dalla CTP di Brescia, che spiega che fare in caso di prescrizione dei debiti col fisco, vediamo qual è il comportamento che, in generale, deve assumere il contribuente non appena si accorge che una cartella può essere ormai prescritta.

La prescrizione opera in automatico: significa che non necessita di una sentenza del giudice perché possa “funzionare”. Tuttavia, benché l’Agente della Riscossione dovrebbe cancellare dai propri archivi i crediti prescritti e non esigerli più dai contribuenti, questo non succede quasi mai. Capita così spesso di ricevere cartelle di pagamento per debiti prescritti. L’intervento del giudice è quindi necessario per far annullare tali richieste. Il contribuente deve impugnare l’atto con il quale gli viene intimato il pagamento, il fermo, l’ipoteca o il pignoramento. Nell’atto di ricorso farà notare al giudice che la cartella è caduta in prescrizione perché, negli anni precedenti (tanti per quanti sono gli anni di prescrizione prima elencati) non gli è stato mai notificato niente. Se invece gli fosse stato notificato un atto, qualsiasi esso sia, la prescrizione sarebbe stata interrotta e il termine sarebbe iniziato a decorrere nuovamente da capo.

Il meccanismo delle prove aiuta il contribuente. A questi basta contestare la cartella davanti al giudice e dire che è prescritta, facendo notare il decorso dei termini. Spetta all’Agente della Riscossione, se vuole difendersi, produrre eventuali notifiche che, nel periodo intermedio, hanno interrotto i termini. Dovrà essere presentata la cartolina di ricevimento della raccomandata o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario.

Il giudice dichiara così illegittimo l’atto notificato al contribuente per prescrizione del credito.

Ma che succede se, nonostante la prescrizione, il contribuente non riceve alcun’altra cartella, sollecito, avviso o pignoramento? Come può far cancellare, dai computer dell’Esattore, il proprio debito che risulta ancora iscritto negli archivi benché sia ormai divenuto inesigibile? Il paradosso è che il debitore ha le mani legate e deve rassegnarsi a lasciare le cose come stanno. Difatti, per proporre un ricorso al giudice, è necessario contestare un atto ossia la richiesta di pagamento. Senonché la prima cartella – quella caduta in prescrizione – non è più impugnabile per decorso dei termini (come detto in apertura: 60, 30 o 40 giorni). Del resto, se non fossero decorsi tali termini non si potrebbe neanche parlare di prescrizione per la quale è necessario molto più tempo (10, 5 o 3 anni). Quindi il contribuente deve “sperare” di ricevere un’ulteriore diffida o un atto esecutivo per agire contro quest’ultimo e poi far aggiornare la sua posizione.

Inutile dire che chi riceve un avviso di pagamento per un debito prescritto può anche proporre un’istanza in autotutela con richiesta di sgravio. Seppur ciò è possibile, l’amministrazione risponde raramente. L’istanza peraltro non sospende i termini per fare ricorso.

Come fare contro le cartelle mai notificate?

Potrebbe succedere che il contribuente, chiedendo un estratto di ruolo con la sintesi della propria posizione all’Esattore, rilevi che, a proprio nome, sono indicati dei debiti per cartelle mai ricevute. Che può fare? In tale ipotesi egli può impugnare l’estratto di ruolo entro 60 giorni dal ricevimento. E se anche il termine scadesse, potrebbe richiederne un secondo e contestare quest’ultimo. Secondo infatti quanto già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’unica ipotesi in cui è possibile impugnare l’estratto di ruolo è quando in esso figurano delle cartelle mai notificate.

La sentenza della Commissione Tributaria di Brescia, invece, contrariamente a quanto dice la Suprema Corte, estende l’ambito dell’impugnazione anche alle cartelle di pagamento validamente notificate ma prescritte. In buona sostanza, stando a questo precedente, se un contribuente, dall’estratto di ruolo, si accorge di essere debitore per cartelle notificate e mai impugnate tuttavia cadute in prescrizione, può ricorrere al giudice per farle cancellare. Si legge nella sentenza: «Quando il contribuente impugna l’estratto di ruolo lamentando la mancata notifica della cartella e, in ogni caso, il decorso del termine prescrizionale del tributo, il giudice è tenuto, anche in caso di regolare notifica della cartella, a sottoporre a vaglio l’eccezione di prescrizione e ad annullare l’atto laddove quest’ultima sia intervenuta».

Quando il contribuente contesta il ricevimento della cartella di pagamento, è onere del concessionario (ora Agenzia entrate riscossione) esibire copia dell’atto notificato con la prova della notifica. Non importa se la legge dà all’Esattore un termine di massimo 5 anni per la conservazione delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate: se c’è una contestazione in merito alla notifica, tali documenti vanno esibiti anche dopo i cinque anni. In caso contrario l’atto deve essere annullato. Se quindi fai causa all’Agenzia della riscossione sostenendo di non aver mai ricevuto la cartella e questa replica di aver correttamente proceduto alla notifica ma di non poter produrre le copie degli avvisi di ricevimento in quanto l’obbligo di conservazione delle matrici ha un termine di cinque anni, il giudice deve accogliere il tuo ricorso.

note

[1] CTP Brescia, sent.n. 382/1/2018.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 24/09/2018, url https://www.laleggepertutti.it/240389_prescrizione-debiti-col-fisco-come-fare