Insolvenza fraudolenta: quando non pagare un debito costituisce reato. La truffa al creditore.

20 agosto 2018

Non hai pagato un debito e ora il creditore ti sta col fiato sul collo: dopo averti telefonato e sollecitato più volte, anche con l’invio di alcuni sms, ora è il turno delle diffide scritte. Hai ricevuto prima una raccomandata direttamente a sua firma, poi una seconda dal suo avvocato. Nel corso di un colloquio telefonico ti ha accusato di averlo truffato, di avergli fatto credere di poter pagare pur sapendo che le tue condizioni economiche non ti consentivano di farlo. Pertanto ora vuole andare dai Carabinieri. Ti chiedi, a questo punto, cosa prevede la legge a riguardo e a quali rischi vai incontro in caso di recupero creditiquando è possibile denunciar il debitore? La questione è stata di recente affrontata dalla Corte di Appello di Lecce [1]. I giudici pugliesi hanno affrontato il frequente caso di un individuo che, pur a fronte di difficoltà economiche, aveva rassicurato il creditore di poter pagare e, nonostante ciò, non aveva poi mantenuto i propri impegni così allungando i tempi per l’avvio delle azioni esecutive nei propri confronti.

In questo articolo, ti spiegheremo dunque se chi non paga i debiti va in carcere, quando il debitore rischia un processo penale per truffa e quando invece non c’è alcun reato nel lasciare “a secco” il creditore.

Ma procediamo con ordine e partiamo proprio dal punto notale di questo tema: nell’ambito di una procedura di recupero crediti, quando si può denunciare il debitore?

Non pagare i debiti è reato?

Chi non paga un debito non va in galera. I debiti sono la conseguenza di un illecito di natura civile e non penale: il mancato rispetto di un contratto. Pertanto l’unica conseguenza è solo l’avvio del procedimento di esecuzione forzata, che conoscerai meglio con il nome di pignoramento. In pratica, il creditore deve prima rivolgersi al giudice per ottenere quello che tecnicamente viene detto “titolo esecutivo”: si tratta di un ordine giudiziale di adempiere all’obbligazione. Non c’è bisogno del tribunale se il creditore ha già in mano una cambiale, un assegno o un contratto di mutuo firmato davanti a un notaio. Fuori da questi tre casi – che consentono eccezionalmente di procedere al pignoramento in via diretta – il creditore deve avviare una causa contro il debitore per accertare il proprio diritto e l’entità dello stesso. La procedura può svolgersi anche nella forma abbreviata del decreto ingiuntivo. Con la sentenza o il decreto ingiuntivo in mano, il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore, volto alla loro vendita forzata per destinare il ricavato al soddisfacimento delle pretese del creditore. Quest’ultimo non può mai appropriarsi dei beni del debitore, salvo chiedere al giudice dell’esecuzione la cosiddetta “aggiudicazione diretta” dei beni pignorati. Lo può fare solo quando tali beni hanno un valore certo (risultante da listini o accertabile tramite un perito).

Non pagare i debiti è reato solo quando il debitore tenta, con artifici o raggiri, di far credere di avere la possibilità per onorare l’impegno economico. Si pensi al caso di chi chiede un prestito ad una finanziaria presentando a garanzia la propria busta paga o la CU, già sapendo che, di lì a breve, sarà invece licenziato. Il reato è quello di insolvenza fraudolenta, molto simile alla truffa.

Per far scattare il penale, la condotta fraudolenta del debitore deve essere posta in essere prima della conclusione del contratto, in modo da costituire essa stessa la causa dell’errore del creditore. Cerchiamo di comprendere meglio come stanno le cose, anche alla luce della sentenza in commento.

Insolvenza fraudolenta: quando scatta?

Il codice penale punisce chi, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae una obbligazione con il proposito di non adempierla, quando questa non sia poi effettivamente adempiuta [2]. L’obbligazione assunta dal debitore deve avere ad oggetto una prestazione di dare del denaro e non quella di svolgere una determinata attività a favore dell’altra parte (ad esempio non commette il reato chi promette di realizzare un dipinto pur non avendone le capacità) [3].

Per integrare il reato di insolvenza fraudolenta sono necessari tre elementi:

  • nascondere il proprio stato di incapacità a pagare. Questo comportamento deve essere posto prima della nascita dell’obbligazione e non dopo. Quindi, ad esempio, se una persona contrae un’obbligazione con la convinzione di poter adempiere e poi le sue condizioni economiche peggiorano, ma lo nasconde al creditore, non c’è reato;
  • contrarre un’obbligazione valida. Per cui non si ha reato se il contratto è nullo;
  • non adempiere al debito contratto. Ci deve essere la volontà di non adempiere sin dall’inizio. Quindi, chi inizia a pagare e poi smette non per “dolo” ma per contestazioni sorte con la controparte o per altre ragioni sopravvenute non commette reato.

Cosa distingue il semplice inadempimento contrattuale dal reato di insolvenza fraudolenta? Non scatta il penale per la semplice incapacità economica a restituire le somme avute da altri o nel pagare il prezzo di un oggetto. In questi casi – la gran parte – il creditore può solo avviare il pignoramento. Il reato invece richiede qualcosa in più rispetto alla semplice incapacità economica. In particolare, il colpevole deve aver posto:

  • una condotta attiva, volta a far credere al creditore di poter pagare. Il debitore deve aver attuato espedienti tali da trarre in inganno il creditore. È l’esempio del dipendente che contrae il debito con la finanziaria quando sta per essere licenziato;
  • un comportamento negativo, quale il silenzio [4]. Nascondere la propria condizione di insolvenza integra il reato. È il caso di chi, consapevole della propria impossibilità a pagare il debito, non lo riferisce al creditore. Secondo la Cassazione, il tacere, in modo preordinato, le proprie condizioni economiche ai fini della capacità di assolvimento di un’obbligazione viola il principio di buona fede contrattuale ed integra la dissimulazione della propria condizione di insolvenza.

In sintesi possiamo dire che si può denunciare il debitore solo quando questi abbia tenuto un comportamento malizioso già prima della conclusione del contratto e, proprio a causa di tale comportamento, il creditore sia caduto in errore credendo di avere a che fare con una persona solvibile. Se manca questo tentativo di frodare il creditore, facendogli credere ciò che in realtà non è vero, l’unica sanzione per il debitore che non adempie ai propri obblighi è il pignoramento.

note

[1] C. App. Lecce, sent. n. 93/18.

[2] Art. 641 cod. pen.

[3] Cass. sent. n. 39890/09.

[4] Cass. sent. n. 10792/01m n. 29454/03, n. 30022/14.


SENTENZA

Corte d’appello di Lecce – Sezione Penale – Sentenza 28 marzo 2018 n. 93

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

composta dai signori:

Dr. Vincenzo SCARDIA – Presidente

Dr. Francesco ALIFFI – Consigliere

Dr. Giovanni G. SURDO – Consigliere est. all’udienza del 19 Gennaio 2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1) (…) n. (…) G. ivi residente Via (…).

Libero Asserite

2) (…) n. (…) G. ivi residente Via (…) (dom. dich.). Libero Presente

Presofferto: negativo per entrambi;

Imputati

del reato di cui agli artt. 110, 640 c.p. perché in concorso tra loro (…) anche in qualità di amministratore della Società (…) srl con gli artifici e raggiri consistiti nell’assicurare il pagamento dei lavori, eventualmente vendendo se necessario locali ed appartamenti di sua proprietà (così il (…) genitore di (…)) inducevano in errore (…) titolare della società (…) srl che accettava l’incarico di eseguire gli impianti elettrici dello stabilimento di proprietà della suddetta società ed eseguiva nei termini concordati i lavori ricevendo poi solo gli acconti parziali per un importo di Euro 49.372,00 procurandosi così ingiusti profitti con altrui corrispondente danno non versando l’ulteriore somma di Euro 59.228,00 dopo che erano stati terminati i lavori nel febbraio 2009. Reato commesso in Galatone nel periodo settembre 2007 – febbraio 2009.

Appellante la Parte Civile

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 21.12.15 che così provvedeva: assolve gli imputati (…) e (…) dal reato in concorso ascritto perché il fatto non sussiste.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 21-12-2015, il Giudice monocratico del Tribunale di Lecce, in esito a giudizio dibattimentale, ha assolto (…) e (…) dal reato contestato descritto in epigrafe con la formula perché il fatto non sussiste.

Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la parte civile (…), a mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale ne ha chiesto la riforma con una pronunzia di affermazione della responsabilità penale degli imputati in ordine al reato loro ascritto con condanna degli stessi al risarcimento dei danni.

La vicenda per cui è processo – per ciò che riguarda i rapporti con l’odierna parte civile – risulta ricostruita nella sentenza impugnata nei seguenti termini. (…) riferiva in dibattimento di essere stato chiamato da (…), che gli aveva chiesto un preventivo per la realizzazione di lavori di impiantistica; in sede di conclusione del contratto era presente (…) (padre di (…)), il quale lo rassicurava che non c’era problema in ordine ai pagamenti ed affermava “o me o mio figlio è sempre la stessa cosa”. A fronte delle prestazioni effettuate, erano stati versati alcuni acconti, circa 30-40.000 Euro. È pacifico che i (…) ebbero a versare consistenti acconti, rimanendo tuttavia debitori nei confronti del (…) (nonché di altra ditta di cui era titolare (…), cognato del (…)) per non essersi concretizzato il richiesto finanziamento in base alla L. n. 448 del 1998. Secondo il primo giudice, nel caso in esame va esclusa la sussistenza del dolo iniziale, necessario ad integrare l’ipotesi della truffa contrattuale: all’uopo, indicativa dell’assenza di qualunque finalità ingannatoria dei (…) la circostanza relativa agli acconti ed al fatto che (…), per onorare definitivamente gli impegni presi, aveva offerto un proprio immobile ai creditori, i quali non l’avevano accettato ritenendo la proposta troppo esosa.

Con il mezzo di gravame la parte civile ha lamentato la carenza ed illogicità della motivazione, posto che l’istruttoria dibattimentale consentiva di ritenere provato che il (…) si determinò a riprendere e completare i lavori soltanto in conseguenza delle assicurazioni ripetute e pressanti poste in essere dai (…) circa il pagamento della somma pattuita; in effetti, è emerso che (…) aveva sospeso i lavori a causa del mancato pagamento da parte del (…) degli acconti concordati tra le parti. Sostiene l’appellante che dal comportamento tenuto dagli imputati emergerebbe la finalità unitaria di trarre in inganno il (…) circa la loro intenzione, in realtà inesistente, di provvedere correttamente al pagamento del saldo. Del tutto errato il principio applicato dal primo giudice secondo cui la truffa contrattuale richiederebbe necessariamente il dolo iniziale. Non ha rilievo la circostanza che i (…) offrirono un proprio immobile per onorare il loro debito, in quanto il valore attribuito all’immobile da (…) era particolarmente elevato, comportando addirittura la corresponsione di un conguaglio.

Nel corso del giudizio di secondo grado, nell’assenza degli imputati, alla pubblica udienza del 19-1- 2018 si è svolta la discussione e le parti hanno rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.

Ritiene la Corte che gli argomenti svolti nell’atto di gravame non siano idonei a supportare l’affermazione di colpevolezza degli imputati in ordine al reato di truffa e quindi alla riforma della sentenza impugnata.

Il proposto gravame è incentrato, in sostanza, sull’assunto che gli imputati avrebbero posto in essere condotte qualificabili come artificio o raggiro, e quindi rilevanti ai fini del reato loro contestato, consistite nel dare ampie assicurazioni di essere in grado di effettuare il regolare pagamento delle

prestazioni assunte dalla persona offesa (realizzazione di impianti idraulici, termici, aria condizionata ecc., presso un capannone industriale in corso di costruzione).

Ritiene la Corte che tale condotta non possa essere qualificata in termini di artifizi o raggiri, presupposto necessario perché possa configurarsi il reato di truffa.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen., quando è unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto (in questo senso, Cass. sez. 6, 17/02/2015 n. 10136).

Secondo la S.C. “in tema di truffa contrattuale, l’elemento che imprime al fatto dell’inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti – determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo – rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. ((…) relativa alla promessa di vendita di un immobile che gli imputati assicuravano essere regolare, omettendo di riferire al contraente che una parte rilevante dello stesso era, invece, abusiva)” (Cass. sez. 2, 08/11/2013 n. 5801).

In un caso in cui si trattava di plurime consegne di merce, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di truffa contrattuale commessa mediante la compravendita di merci, non costituisce artificio o raggiro, ma mero inadempimento civilistico, la condotta dell’acquirente che, nel contesto di un rapporto commerciale con il fornitore protrattosi per un apprezzabile lasso di tempo e caratterizzato da ordinativi non pagati o pagati con titoli protestati, si presenti nuovamente dal medesimo chiedendo ed ottenendo di pagare l’arretrato in contanti e di acquistare altra merce a debito, senza peraltro saldare, alla scadenza, l’ulteriore importo dovuto, atteso che il comportamento di detto acquirente difetta di qualsivoglia carica decettiva, a fronte dalla piena consapevolezza, da parte del fornitore, di operare con un cliente mostratosi ripetutamente insolvente” (Cass. sez.2, 21-6-2017 n. 32056).

Nel caso di specie, tra le parti vi era già in corso rapporto di appalto o prestazione d’opera, il (…) aveva realizzato in parte i lavori che gli erano stati commissionati ed i (…) avevano corrisposto degli acconti (circa Euro 40-50.000) che non coprivano il valore delle prestazioni già effettuata, tanto che il (…) aveva sospeso i lavori in attesa di ricevere ulteriori somme, determinandosi, tuttavia, a riprendere e completare i lavori medesimi, a seguito delle richieste insistenti della parte committente, che assicurò di riuscire ad adempiere il proprio debito; anzi, i (…) offrirono ai creditori la cessione di un immobile al fine di estinguere la loro obbligazione.

Nel momento in cui ci fu la ripresa dei lavori, la p.o. era già in credito per il mancato pagamento dei lavori già eseguiti – tanto che aveva sospeso la propria prestazione – e si è determinata a completarli a seguito delle assicurazioni fatte dal (…). Tali assicurazioni però non possono configurare di per sé un artifizio o un raggiro, in quanto non avevano in concreto una efficacia ingannatoria, posto che la p.o. era consapevole di operare con una controparte mostratasi già insolvente (altra è l’ipotesi in cui, dopo la vendita di piccole partite di merce, tutte pagate regolarmente, il compratore acquista una grossa partita a credito e non la paga, perché in questo caso il suo precedente comportamento ha ingenerato la fiducia nel venditore, poi rivelatasi infondata).

Deve pertanto ritenersi che l’assoluzione da parte del giudice di primo grado debba essere confermata, dal momento che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere raggiunta la prova della colpevolezza degli imputati.

Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. P .Q.M.

Letti gli artt. 605 e 592 c.p.p.,

CONFERMA

la sentenza del Tribunale di Lecce in data 21/12/2015, nei confronti di (…) e (…) appellata dalla parte civile (…), che condanna al pagamento in favore dell’erario delle spese del grado nonché di quelle sostenute dall’imputato (…) ammesso al patrocinio a spese dello Stato che liquida in complessivi Euro 900 oltre Iva e cpa e spese forfetarie nella misura del 15%.

Condanna altresì la parte civile alla rifusione delle spese in favore di (…) che liquida in complessivi Euro 1350, oltre Iva e cpa e spese forfetarie nella misura del 15%.

Liquida con separato contestuale decreto gli onorari spettanti al difensore dell’imputato (…) ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione Così deciso in Lecce il 19 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2018.

Fonte articolo: sito web La Legge per Tutti del 17/08/2018, url https://www.laleggepertutti.it/231849_recupero-crediti-quando-denunciare-il-debitore